Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22056 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22056 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BESKRI HAIKEL N. IL 10/10/1988
NOUISSER MOHAMED NADIR N. IL 30/04/1987
SASSI OHAMED N. IL 30/03/1979
avverso la sentenza n. 1453/2013 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35556/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal GIP Tribunale
di PADOVA in data 5.6.13 per reato ex art. 73 DPR 309/90 (EROINA), con tre
identici atti ricorrono personalmente gli imputati BESKRI HAIKEL, NOUISSER
MOHAMED NADIR e SASSI MOHAMED, deducendo vizi di motivazione per la

2. I ricorsi sono inammissibili, perché il comune motivo è al tempo stesso
generico e diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova
e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche
deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del
13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove
desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente
indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del

25.3-14.4.2009). Nulla poi i ricorsi deducono su quale elemento determinante ai
sensi dell’art. 129 c.p.p. sarebbe stato ignorato dalla motivazione.
L’originaria inammissibilità dei ricorsi e la permanente legalità della pena in
concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non rilevanti nel
caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa ai casi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
e.-{Asc444,
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.14

mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

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