Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22056 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22056 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REXHAJ EDMOND N. IL 16/07/1987
avverso la sentenza n. 421/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
29/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente formale motivo:
travisamento ed erronea valutazione dei fatti, erronea applicazione dell’art. 628, comma 3 n. 1
c.p., mancanza e manifesta illogicità della sentenza in punto affermazione della penale
responsabilità, quantificazione della pena e giudizio di comparazione tra circostanze.
Il motivo, in tutte le articolazioni proposte, è manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, sent. n. 6402 del 30/0402/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, sent, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
Le censure proposte tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la
possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali
specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di
cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente
indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza
del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed
obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo
alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e
devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta,
comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure
anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso
giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto
della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione
a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette
valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto
travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile
“kW ocur, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di

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La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 29.01.2014, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Teramo in data 24.05.2011, riconosceva a
Rexhaj Edmond (imputato di rapina aggravata in concorso, porto d’armi in concorso e lesioni
personali in concorso) l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., confermando il giudizio di valenza
e la statuizione di prime cure nel resto.

Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel
materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con
il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal
devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per
rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non
esaminati dal primo giudice (Sez. 4, sent. n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv.
243636; Sez. 2, sent. n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, sent. n. 4060
del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una
specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”,
“pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Sez. 2, sent. n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio dì merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena
irrogata in concreto (Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016

macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, sent. n.
20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

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