Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22055 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22055 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHIMI WALID N. IL 09/12/1978
avverso la sentenza n. 543/2013 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35537/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal GIP Tribunale
di PADOVA in data 20.6.13 per reati ex art. 337 c.p. e 73 dPR 309/90 (eroina),

per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo stesso generico e
diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova
e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche
deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del
13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove
desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente
indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del

25.3-14.4.2009). Nulla poi il ricorso deduce su quale elemento determinante ai
sensi dell’art. 129 c.p.p. sarebbe stata omessa la motivazione.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità della pena in
concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non rilevanti nel
caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

ricorre personalmente l’imputato SHIMI WALID, deducendo vizi di motivazione

35537/13 RG

2

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26.2.14

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