Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22055 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22055 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZICHICHI SALVATORE N. IL 01/12/1952
avverso la sentenza n. 264/2014 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
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Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani, con sentenza in data
25.03.2015, applicava nei confronti dì Zichichi Salvatore la pena concordata dalle parti ex art.
444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 644, comma 5 n. 3 e 4 c.p..
Il motivo è manifestamente infondato.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che
non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, sent.
n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, sent. n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente
al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art.
129 c.p.p..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle
ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p..