Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22054 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22054 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOGNINI WALTER N. IL 06/04/1984
avverso la sentenza n. 1151/2013 GIP TRIBUNALE di SONDRIO, del
24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35269/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SONDRIO di applicazione
della pena deliberata su richiesta delle parti in data 24-26.6.2013, per reati in

FOGNINI, con tre motivi, per omessa motivazione della non applicazione dell’art.
129 c.p.p., per l’erronea valutazione delle prove orali, per l’erronea
determinazione della pena in misura superiore al minimo edittalmente possibile.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati. Il Tribunale ha espressamente indicato le ragioni di
non applicazione dell’art. 129 c.p.p.; le censure sull’affidabilità probatoria delle
dichiarazioni degli acquirenti attengono al merito oltretutto essendo sufficiente il
mero richiamo e parametro ex art. 129 c.p.p. trattandosi di processo per volontà
della parte definito ex art. 444 c.p.p.; la pena applicata corrisponde a quella
richiesta e in sé legale.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità della
pena in concreto applicata rendono non rilevanti nel caso concreto le
sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014,
anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

materia di cessione di eroina, ricorre personalmente l’imputato WALTER

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