Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22054 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22054 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROBUSTELLI GERARDO nato il 24/01/1982 a SARNO

avverso l’ordinanza del 16/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA
Il P.G. Gaeta Pietro conclude per l’inammissibilità.
Udito il difensore,/

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Robustelli Gerardo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe
indicata, che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento che ha disposto la
custodia in carcere, in via di aggravamento della misura cautelare degli arresti
domiciliari, originariamente applicata al Robustelli per il delitto di cui all’art. 73 d.
P. R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di un quantitativo di cocaina
pari a 276 dosi medie drogati e di un quantitativo di hashish pari a 138 dosi
medie droganti. L’aggravamento è derivato dalle risultanze di un controllo di

del ricorrente, 4,7 g di hashish e 15,9 g di cocaina, con conseguente arresto in
flagranza del Robustelli.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto
ingiustificatamente il Tribunale ha inferito dal possesso di stupefacente

la

ripresa dei contatti con gli ambienti del traffico di droga da parte del Robustelli,
che avrebbe conseguentemente violato la prescrizione relativa al divieto di
comunicazione con persone diverse da quelle con lui conviventi. Orbene, che il
Robustelli si sia allontanato dall’abitazione in cui era ristretto agli arresti
domiciliari è impossibile perché egli era controllato con braccialetto elettronico.
Che qualcuno gli abbia portato la droga a casa non significa che egli abbia
comunicato con persone diverse da quelle con lui conviventi, potendo essere
queste ultime ad aver procurato lo stupefacente al congiunto, per fini di uso
personale. Dunque non è possibile ritenere accertata alcuna violazione delle
prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ciò che allo
stato resta solo una supposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure
deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione del quadro cautelare, ove
venga dedotta una trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura
applicata, integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente
da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di
motivazione adeguata, le determinazioni del giudice a quo sfuggono dunque al
sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel
merito delle relative statuizioni.
2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato l’ accertata violazione delle
prescrizioni di cui all’art. 284, comma 2, cod. proc. pen., che denota l’incapacità
1

polizia giudiziaria durante il quale erano stati rinvenuti, all’interno dell’abitazione

del Robustelli di rispettare le disposizioni di legge, giacché tale violazione, posta
in essere dopo analoghe trasgressioni, accertate in data 11/11/2016 e in data
23/12/2016, allorquando venivano acclarate ulteriori detenzioni di sostanze
stupefacenti da parte del ricorrente, deve ritenersi indicativa di una ripresa di
contatti, ad opera di quest’ultimo, con gli ambienti del traffico di sostanze
stupefacenti. L’ apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque
adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta
impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare,

12-2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo
puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’inadeguatezza della misura
autocustodiale a soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso in esame,
non fronteggiabili con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24-51996, Aloè, Rv. 205306), con esclusione di ogni congettura o illazione (Cass.,
19-9-1995, Lorenzetti).
2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Somma di euro duemila,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. A norma
dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., copia del presente
provvedimento va trasmessa a cura della cancelleria, al Direttore dell’istituto
penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, comma 1- bis, disp. att. cod. proc. pen..

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento venga
trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a
quanto stabilito dall’art 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13-2-2018.

in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306 del 3-

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