Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22054 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22054 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIANI NATALE N. IL 04/04/1941
MARINO GIULIO N. IL 09/07/1938
nei confronti di:
TESTONI ANNA MARIA N. IL 07/02/1956
avverso la sentenza n. 196/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione le parti civili Mariani Natale e Marino Giulio, deducendo il
seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento all’eliminazione della provvisionale.
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con
ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla mancata
concessione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente
delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 5, sent. n. 32899 del 25/05/2011, dep.
26/08/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934).
Nell’interesse di Testoni Anna Maria è stata depositata memoria difensiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento ciascuno a favore della
cassa delle ammende.
Le parti civili Mariani Natale e Marino Giulio, a norma dell’art. 592, comma 4 c.p.p. ed a
ragione della proposizione di un giudizio di impugnazione per i soli interessi civili, vanno altresì
condannate al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dall’imputata Testoni
Anna Maria e che si liquidano in euro 1.755,00 oltre rimborso spese forfettarie come per legge
(15%), CPA e IVA, non essendovi alcun margine per procedere ad una compensazione totale o
parziale delle spese a ragione della riconosciuta loro soccombenza (cfr., Sez. 4, sent. n. 9591
del 05/03/1991, Monastra, Rv. 188208)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende nonché al pagamento
delle spese processuali sostenute nel grado dall’imputata Testoni Anna Maria e che si liquidano
in euro 1.755,00 oltre rimborso spese forfettarie come per legge, CPA e IVA.
Così deciso in Roma il 03.05.2016

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 04.022015, in parziale riforma della
pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 09.07.2009 dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Testoni Anna Maria in relazione al reato di appropriazione
indebita aggravata per essere lo stesso estinto per prescrizione; eliminava la provvisionale
concessa dal primo giudice, confermando le altre statuizioni civili.

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