Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22053 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22053 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OREFICE CARLO N. IL 22/01/1962
avverso la sentenza n. 18096/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35272/13 RG

1

OFtD INAN ZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata

dal GIP Tribunale di NAPOLI in data 21.6.13 per reato ex art. 73
DPR 309/90 (COCAINA) e 81 c.p., ricorre l’imputato CARLO OREFICE,

dell’art. 129 c.p.p..
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo è al tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009). Nulla poi il

ricorso deduce sull’elemento determinante ai sensi dell’art. 129
c.p.p. che non sarebbe stato oggetto di doverosa motivazione.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente
legalità della pena in concreto applicata rendono non rilevanti
nel caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza
della Corte costituzionale n. 32/2014.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.

deducendo vizi di motivazione per la mancata applicazione

35272/13 RG

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.

Così_ deciso in Roma, il 26.2.14

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