Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22053 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22053 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 13/02/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CHLIH Youssef nato in Marocco il 1 Gennaio 1988

Avverso sentenza Tribunale di Firenze in data 22.2.2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Mario Pinelli il quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.CHLIH Youssef ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Firenze
che, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero ha

1

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applicato nei suoi confronti la pena di giorni 14 di arresto ed C 1.400 di
ammenda in relazione al reato di cui all’art.186 lett.b) C.d.S.;

2. Assume il ricorrente la tardività del ricorso in opposizione a decreto
penale di condanna cui accedeva la richiesta di applicazione della pena, con
la conseguenza che la opposizione andava dichiarata inammissibile in
quanto intempestiva ai sensi dell’art.461 IV comma cod.proc.pen. con
conseguente annullamento della sentenza impugnata, cui doveva

3. Il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione
concludeva per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto assolutamente infondato.
Invero non è consentito nel vigente sistema processuale, che governa i
limiti, l’ambito e il contenuto degli atti di impugnazione, consentire alla parte
processuale che la abbia proposta di eccepirne la tardività, in ipotesi in cui il
giudice non abbia rilevato ex officio la causa di inammissibilità, così da porre
nel nulla tutti gli atti processuali, compresa la sentenza, che siano stati
emessi dall’autorità giudiziaria a seguito della proposizione dello strumento
impugnatorio.

2. Vale in primo luogo il principio di conservazione degli atti processuali
compiuti dall’autorità giudiziaria su iniziativa della parte che ha manifestato
un interesse al loro compimento mediante l’esperimento del relativo atto
propulsivo, esercitando a tale fine una prerogativa riconosciuta
dall’ordinamento giudiziario mediante la utilizzazione di un mezzo tipico
apprestato dalla legge per promuovere l’esercizio della giurisdizione (nel caso
in specie opposizione a decreto penale di condanna);

3 .Sotto diverso profilo vale il principio secondo cui il motivo di nullità
dell’atto processuale non può essere dedotto od eccepito da colui che vi abbia
dato o abbia concorso a darvi causa, ovvero non abbia interesse
all’osservanza della disposizione violata (a tale proposito cfr. sez.I,
11.10.1994 Vergara Lasa, Rv. 199662).
Nel caso in specie va infatti riconosciuta la carenza di interesse del
ricorrente a dedurre la nullità della sentenza di patteggiamento in quanto
2

conseguire la riviviscenza del decreto penale di condanna.

assunta a seguito di tardiva opposizione a decreto penale, in primo luogo
perché la statuizione d cui si assume la nullità risulta l’effetto di una volontà
manifestata dalla parte attraverso la spiegata opposizione al decreto penale,
in cui veniva rappresentata la intenzione di accedere al rito della pena
patteggiata e in secondo luogo perché le statuizioni sanzionatorie della
sentenza impugnata risultano in concreto più favorevoli rispetto a quanto
stabilito nel decreto penale di condanna.

condannato al pagamento delle spese proeessuali natiche, in assenza di
ragioni di esonero per carenza di colpa, al versamento di una somma alla
Cassa delle Ammende nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2018.

Il consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Patizia piccialli
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3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve gsserg

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