Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22052 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22052 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIBANI HOUSSINE N. IL 13/06/1977
avverso la sentenza n. 789/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VERONA, del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;
Data Udienza: 26/02/2014
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto difetto di specificità dei
motivi addotti a sostegno. Il ricorrente, invero, pur dolendosi dell’insufficienza delle
argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per
le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che
presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il giudice avrebbe
dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’evidenza dell’insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato,
della presenza di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere
della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Nessun rilievo è stato formulato
sulla pena concordata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500, determinata in considerazione della natura del
provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 febbraio 2014
IL-Presidente estensore
Ricorre il cittadino tunisino Ribani Houssine avverso la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale gli è stata applicata la pena concordata con la pubblica accusa ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90. Deduce vizio di motivazione ed inosservanza
dell’art. 129 c.p.p., secondo lui applicabile al caso.