Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22052 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22052 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

BEN TAHER TAOUFIK nato in Tunisia il 18.6.1987
WESLATI MOHAMED nato in Tunisia il 24.1.1997
MHRZ SELLNUI nato in Tunisia il 14.12.1992

Avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna in data 2.2.2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Ciro Angelillis il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

1

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. BEN TAHER Taouifik, WESLATI Mohamed e MHRZ Sellnui ricorrono
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna la quale, su richiesta degli
imputati e con il consenso del pubblico ministero, aveva applicato nei loro
confronti la pena di anni due di reclusione ed € 6.000 di multa in relazione
a plurime violazioni della disciplina sulle sostanze stupefacenti, riconosciute
le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione ed operata la

2. I ricorrenti deducevano carenza motivazionale e violazione di legge
in quanto il giudice, nell’applicare la pena, aveva omesso di verificare se
ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
2.1 n ricorrente MHRZ Sellnui lamentava altresì violazione di legge
con riferimento alla presunzione di minore età sancita dall’art.8 comma II
Dpr 22.9.1988 n.448 laddove il Tribunale di Bologna aveva escluso la
competenza del Tribunale dei Minorenni in assenza di qualsivoglia
specifico accertamento sull’età anagrafica del ricorrente.

3. Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
concludeva per il rigetto di tutti i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono assolutamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
Quando al motivo di ricorso comune a tutti e tre i ricorrenti, relativo alla
mancata verifica dei presupposti per il riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale della pena va evidenziato come il presupposto
pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal
motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. Invero la
sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta soltanto se
faccia parte integrante dell’accordo, ovvero se la relativa questione sia stata
devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti alla
valutazione discrezionale del giudice. Al di fuori di tale ipotesi la mancata
richiesta, ovvero la omessa devoluzione hanno significazione escludente, nel
senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non
può travalicare i termini del patto (sez.V, 23.6.1998, Pellino Rv.211506;

2

riduzione per la scelta del rito;

sez.III, 14.7.2004, Caso, Rv. 230178, sez.II, 15.4.2016, Dubets e altro,
Rv.266694).
1.2 Orbene nel caso in specie non solo la sospensione condizionale della
pena risulta esclusa dal patto, ma la relativa questione non risulta essere
stata devoluta, né espressamente né implicitamente, da alcuno dei tre
ricorrenti.

2. Assolutamente Infondato risulta altresì il motivo di ricorso proposto

minore età, prevista dall’art.8 comma II DPR 22.9.1988 n.448, non ricorre
quando, come nel caso in specie, all’esito di accertamenti radiografici, sia
superata ogni incertezza sul punto (sez.IV, 3.2.2006, Duric, Rv. 233914).
A tale proposito non può che richiamarsi il consolidato orientamento del S.C.
il quale riconosce

piena valenza di accertamento sull’età dell’indagato

all’esame radiografico del polso, esperito nel caso in esame, in quanto esso
consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo in età
evolutiva, anche in presenza di contrarie emergenze risultanti da documenti
di identità privi di efficacia fidefacente (sez.IV, 9.7.2003, Assan, Rv. 225961;
20.3.2015, M., Rv.263448).

3. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in assenza di ipotesi
di esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa
per le Ammende, che si indica come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.2.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Patriria PriccialIV

esclusivamente nell’interesse di MHRZ Sellnui atteso che la presunzione di

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