Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22051 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22051 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso Corte di Appello di Ancona
nei confronti di Santerini Marlene nata a Sansepolcro il 16.3.1993

Avverso sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 24.4.2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

ercin le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

.

Procuratore Generale Felicetta Marinelli il quale ha chiesto
pronunciarsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente
alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida,
rinviando sul punto al Tribunale competente.

1

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza in data 24 Aprile 2017, su
richiesta dell’imputata cui prestava consenso il pubblico ministero, applicava
a SANTERINI Marlene la pena di giorni dieci di arresto ed € 1.250 di
ammenda in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art.186 comma
II lett.b), comma II sexies ed art.186 bis C.d.S., disponendo altresì la

2. Avverso detto provvedimento ricorreva il sostituto Procuratore
Generale della Repubblica di Ancona deducendo violazione di legge ai
sensi dell’art.606 lett.b) c.p.p. in relazione all’art.186 comma II lett.b),
comma 2 quater C.d.S., evidenziando che alla sentenza di applicazione della
pena su richiesta non era seguita l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione chiedeva
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato in quanto l’art.186 II comma lett. b) C.d.S.
prevede che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un
anno.
A sua volta l’art.186 comma II quater C.d.S. prevede che “le disposizioni
relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti” mentre il giudice di Ascoli
Piceno ha omesso del tutto di applicare la sanzione amministrativa accessoria
pure prevista dalla lettera b) del II comma di detta norma.

2. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen.
devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne
conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.VI,
20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.II, 26.11.2013, PG in
proc.Cargnello, Rv. 257871).

2

sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;

3. La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla omessa
applicazione della sospensione della patente di guida con rimessione al
primo giudice per la determinazione della misura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della
sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Ascoli

Così deciso in Roma, il 13.2.2018.

Piceno.

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