Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22050 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22050 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
WAHIBI HASSEN N. IL 26/12/1983
avverso la sentenza n. 125/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

WAHIBI Hassen ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia violazione della legge penale e mancanza di motivazio-

1.

in ordine alle attenuanti generiche, negate a causa dei precedenti penali;

2.

in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, censurando che la pericolosità sociale sia stata desunta dall’attività di spaccio.

§2.

Il ricorso è inammissibile perché, oltre a essere manifestamente

infondato, sviluppa censure in fatto non consentite nel giudizio di legittimità.
Infatti, ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche, il giudice deve
riferirsi ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen., ma non è necessario che li esamini
tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso riferirsi per la decisione; e, in particolare, con il riferimento ai precedenti penali, indice concreto di una condotta antecedente alla commissione del reato rivelatrice della capacità a delinquere,
egli adempie pienamente all’obbligo di motivazione.
Quanto alla misura di sicurezza applicata, il giudice del merito ha legittimamente fondato il giudizio di pericolosità sociale sulla natura, modalità e circostanze del
reato commesso e sulle condizioni socio-economiche del reo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

ne:

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