Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22050 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22050 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 13/02/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso Corte di Appello di Potenza
Nei confronti di Donadio Vincenzo nato a Bari il 16.1.1992

Avverso sentenza Tribunale di Matera in data 29.9.2015

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

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rucl-itg le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Pasquale Fimiani il quale ha chiesto pronunciarsi
l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata
applicazione della sospensione della patente di guida, rinviando sul
punto al Tribunale di Matera.

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RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera con
sentenza in data 29 Settembre 2015 su richiesta dell’imputato, cui
prestava consenso il pubblico ministero, applicava a DONADIO Vincenzo la
pena di mesi due giorni venti di arresto ed C 1.000 di ammenda in relazione

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; disponeva altresì la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;

2. Avverso detto provvedimento ricorreva il sostituto Procuratore
Generale della Repubblica di Potenza deducendo violazione di legge ai
sensi dell’art.606 lett.b) c.p.p. in relazione all’art.186 comma II lett.c) e
comma 2 quater C.d.S., evidenziando che alla sentenza di applicazione della
pena su richiesta non era seguita l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che
necessariamente doveva conseguire quale effetto della decisione assunta.

3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione chiedeva
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso risulta fondato in quanto l’art.186 II comma lett. c) C.d.S.
prevede che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni e
che, nel caso in cui l’autoveicolo appartenga a persona estranea al reato, la
durata di sospensione è raddoppiata.
A sua volta l’art.186 comma II quater C.d.S. prevede che “le disposizioni
relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti” mentre il giudice di Matera
ha omesso del tutto di applicare la sanzione amministrativa accessoria pure
prevista dalla lettera c) del II comma di detta norma.

2. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen.
devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne
conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.VI,
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al reato contravvenzionale di cui all’art.186 comma II lett.c) C.d.S., previo

20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.II, 26.11.2013, PG in
proc.Cargnello, Rv. 257871).

3. La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla omessa
applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che seguono per legge
anche la pronuncia di applicazione della pena, tenendo altresì conto di quanto
previsto dalle suddette disposizioni anche in tema di confisca obbligatoria,

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie applicabili alla fattispecie in esame e
rinvia sul punto al Tribunale di Matera.

Così deciso in Roma, il 13.2.2018.

con rimessione al Tribunale di Materia per le statuizioni di sua spettanza.

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