Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2205 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2205 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) COPPOLA FABIO N. IL 15/03/1967
avverso la sentenza n. 9396/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 24/02/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 25/07/2011 appellata da Fabio Coppola, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre
1990 n. 309, come contestato in atti e condannato alla pena di anni sei di
reclusione ed C 60.000,00 di multa – riduceva la pena ad anni cinque di
2. L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato e sul mancato
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché sostanzialmente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato e respinto con idonea
motivazione dalla Corte Territoriale. C V ihk` s.,P.Amt
(3.40.Ajc
)
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici di merito. Dette doglianze, peraltro,
costituiscono censure in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o
vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di
merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti
probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto
da Fabio
Coppola con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
2
reclusione ed C 50.000,00 di multa.
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Presidente
Il Componente estensore