Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22049 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22049 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SUPPA ENRICO N. IL 11/07/1962
avverso la sentenza n. 1980/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SUPPA Enrico ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato le attenuanti generiche,
sottolineando la gravità del fatto evidenziata dalla cospicua quantità dello stupefacente
detenuto e la spiccata capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti penali,
che rendevano l’imputato non meritevole di una riduzione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
§2.