Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22048 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22048 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMDAOUI ADNAN N. IL 09/01/1976
avverso la sentenza n. 2556/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
HAMDAOUI Adnan ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen., per essere stata inflitta una pena superiore al minimo edittale e per essere state negate le at-
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato la concessione delle attenuanti generiche nonché la riduzione della pena al minimo edittale, osservando che
l’imputato, a causa dei precedenti penali specifici, appariva immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
tenuanti generiche.