Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22048 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22048 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Avv.to Massimiliano Cataldo nato a Tivoli il 9.7.1975
Nei confronti di Ministero dell’Economia e delle Finanze

Avverso ordinanza del Tribunale di Roma in data 6.7.2015
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

1

Data Udienza: 13/02/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

MI difensore di KERBAL Said, avv.to Massimiliano Cataldo, ricorre avverso
la ordinanza del giudice di Roma che aveva rigettato il ricorso con il quale lo
stesso aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata revocata
l’ammissione del KERBAL al patrocinio a spese dello stato, disposta nell’anno
2014, quale parte civile nel procedimento in cui ZORAA ABELLATIF era accusato
della morte del di lui fratello, procedimento cui conseguiva la condanna

misura di C 4.200,00 oltre accessori come per legge.

2. In particolare nel provvedimento impugnato si assumeva che il fatto di
sangue, che aveva coinvolto il fratello del KERBAL, era maturato nell’ambito di
una faida per l’acquisizione delle piazze di spaccio e che a fondamento della domanda risarcitoria la persona offesa aveva indicato le contribuzioni che il de
cuius forniva alla propria famiglia; ne conseguiva che del tutto verosimilmente il
richiedente il beneficio avesse fatto proprie provvidenze e contribuzioni i cui corrispettivi andavano inseriti nell’autocertificazione allegata alla richiesta di ammissione ai sensi dell’art.79 Dpr 2002/115 e la cui omessa indicazione costituiva
motivo di revoca del beneficio ai sensi dell’art.112 stesso testo.

3. Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge atteso che ai sensi del testo unico sul patrocinio a spese dello Stato, ai fini del riconoscimento dei requisiti
per l’ammissione al beneficio, vanno considerati i redditi percepiti nell’anno precedente a quello in cui era intervenuta la richiesta di ammissione e pertanto, nel
caso quelli maturati nel corso dell’anno 2013, in cui certamente non potevano
essere conteggiati i contributi ricevuti dal familiare atteso che il fratello era stato
ucciso in epoca ben precedente a tali incombenti (anno 2006) e pertanto in epoca assolutamente risalente per potere consentire qualsiasi inferenza di senso
contrario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente il ricorso appare inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.
Invero oggetto di impugnazione è il provvedimento con il quale il Tribunale di
Roma ha ufficiosamente disposto la revoca ai sensi dell’art. 112 comma I lett.d)
TU 115/2002 dell’ammissione di KERBAL Said al patrocinio a spese dello stato e
non è il decreto di liquidazione delle spettanze del difensore della persona am-

?

dell’imputato e la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile nella

N.

RG.

messa al patrocinio a spese dello stato rispetto al quale beneficiario va considerato il difensore per gli effetti di cui all’art.170 Dpr 115/2002 ai fini
dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.

2. Invero ex Dpr 30 Maggio 2002 n.115 art.113, legittimato a proporre impugnazione avverso la revoca di ammissione al beneficio ai sensi del precedente
art.112, è il diretto fruitore del gratuito patrocinio, nel caso in specie la parte civile Kerbal Said, e non già il suo difensore che trae il corrispondente vantaggio

mandato difensivo, ovvero dall’obbligo retributivo nascente dalla costituzione del
rapporto defensionale in virtù di nomina ufficiosa. (sez.IV, 22.12.2011 Morelli,
Rv. 251977).

3. Non pare dubbio che nel caso in specie l’avv.to Massimiliano Cataldo ha proposto opposizione in proprio, quale diretto contro interessato al provvedimento
di revoca dell’ordinanza di ammissione, come è agevole cogliere dal fatto che
manchi agli atti processuali una procura speciale da parte del soggetto legittimato, Kerbal Said, nonché dal dato che è la stessa parte ricorrente, avv.to Massimiliano Cataldo, a nominare difensore e procuratore speciale per la proposizione
del presente ricorso.

4.

Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi

dell’art.591 comma I lett.a) c.p.p. laddove il difensore della persona ammessa al
patrocinio a spese dello stato è privo di legittimazione a impugnare il provvedimento di revoca del beneficio stesso.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in assenza di ragioni di esonero per
carenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende nella
misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2018.
Il consigliere estensore

Il Presidente

Ugo Bellini

1.1) JP,:eL

Patrizi Picciallí”
C
LA,4,11_ i (“”E-

3

economico solo in via mediata e in virtù del rapporto negoziale rappresentato dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA