Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22047 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22047 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZARA DANIELE N. IL 17/07/1964
avverso la sentenza n. 897/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
a
í
MOTIVI DELLA DECISIONE•
§1.
AZARA Daniele ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di
colpevolezza, assumendo che non sarebbe stata provata la destinazione della sostanza
§2.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.
proc.pen., perché introduce un motivo nuovo, non dedotto nell’atto d’appello che aveva circoscritto le censure al solo trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
stupefacente all’uso non esclusivamente personale.