Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22047 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22047 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

DI GIOIA Maria Grazia nata a Benevento il 15.5.1967

Avverso il decreto di archiviazione del Tribunale di Cremona in data
5.11.2015

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;
,9

d9 le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luigi Birritteri il quale ha chiesto pronunciarsi la
inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.11 GIP presso il Tribunale di Cremona, a seguito della richiesta di
archiviazione avanzata dal PM per ipotesi di omicidio colposo nei confronti
di numerosi medici di struttura sanitaria di Crema che avevano avuto in
cura la persona offesa, vittima di infortunio, disponeva in conformità
argomentando in ordine agli elementi acquisiti agli atti di indagine laddove
la consulenza medico legale disposta dal PM aveva escluso elementi di

critici rappresentati dai consulenti della persona offesa;

2. Sotto diverso profilo assumeva la inammissibilità della opposizione alla
archiviazione proposta dalla persona offesa così da escludersi la necessità
di fissazione della udienza camerale, laddove non erano stati indicati
“nuovi” mezzi di prova non considerati dall’Ufficio del PM in sede di
indagine, laddove era stata proposta una mera rivisitazione critica del
materiale relativo alle indagini preliminari e in particolare della consulenza
tecnica in atti.

3.

Proponeva ricorso per cassazione la difesa della persona offesa

denunciando violazione dell’art.410 cod.proc.pen. in relazione alla mancata
fissazione di udienza camerale a seguito di opposizione alla richiesta di
archiviazione, evidenziando come il giudice di Cremona avesse del tutto
illegittimamente riconosciuto la inammissibilità dell’atto di opposizione alla
archiviazione.
3.1 In particolare assumeva che in termini assolutamente errati il giudice
avesse riconosciuto la inammissibilità ad una opposizione che non
contenesse nuovi mezzi di prova, laddove il testo dell’art.410 c.p.p.
richiedeva che l’opponente indicasse, a pena di inammissibilità, l’oggetto
dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, adempimento
puntualmente osservato con la richiesta di approfondimento sull’esistenza o
meno di fratture vertebrali e degli elementi di prova da acquisirsi in
proposito, consistente in un confronto specialistico tra il radiologo della
struttura sanitaria che aveva avuto in cura l’infortunato e i consulenti del
PM che avevano escluso siffatta emergenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto introduce temi

2

responsabilità nei confronti dei sanitari indagati, anche in relazione ai profili

di indagine assolutamente esplorativi ed eccentrici a fronte di un substrato
motivazionale del tutto congruo e dirimente in relazione ai profili di
responsabilità oggetto di indagine, che avevano avuto già un
approfondimento mediante consulenza tecnica del Pm e di osservazioni
tecniche della persona offesa che avevano avuto puntuale risalto e
contrasto nella richiesta di archiviazione.

2. Deve osservarsi che la possibilità di definire il procedimento in assenza
oltre che,

ovviamente, dal convincimento di infondatezza della notizia di reato,
dall’inammissibilità dell’opposizione.

La inammissibilità può essere

ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e
tempestività, all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto all’ipotesi
formulata, mentre non è consentito al G.I.P., in presenza di temi suppletivi
d’indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola
del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto
l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento
“de plano” con il rito camerale (Cfr. da ultimo Cass., Sez. 6, n. 35787 del
10/7/2012, Rv. 253349;conformi: n. 14360 del 2003 Rv. 224839, n. 34152
del 2006 Rv. 235204, n. 40593 del 2008 Rv. 241360, n. 9184 del 2009 Rv.
243010, n. 19808 del 2009 Rv. 243852, n. 34676 del 2010 Rv. 248085, n.
40509 del 2010 Rv. 248855, n. 41625 del 2010 Rv. 248914, n. 1304 del
2011 Rv. 249371, n. 8129 del 2012 Rv. 252476; sez.V, 25.11.2014 rv
263194; sez.II, 10.12.2015 rv 265490, sez.VI 8.1.2016 rv 265915).

3. In tale vizio non è incorso il giudice per le indagini preliminari il quale
ha esplorato i temi di indagine prospettati dall’organo inquirente, al fine di
verificare deficienze o manchevolezze dell’assistenza sanitaria prestata
presso la struttura sanitaria, laddove il tema sollevato dalla persona offesa
nell’atto di opposizione appare del tutto esplorativo ed eccentrico rispetto ai
profili di responsabilità assunti nei confronti dei singoli sanitari indagati e
non risultava neppure accompagnato da argomenti di prova da cui risalire a
specifici elementi di reato a carico di taluno dei soggetti indagati o di terzi.
3.1 Invero onde accertare la ammissibilità della opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione il giudice, pur non potendo
effettuare una valutazione prognostica all’esito della investigazione
suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla persona offesa
(ulteriori rispetto a quelle già sollecitate in prima battuta), conserva

3

di contraddittorio costituisce un’eccezione giustificata,

tuttavia

il potere-dovere di escludere le richieste investigative che

appaiano, con immediata evidenza, superflue e comunque inidonee a
determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio (in particolare
quelle meramente esplorative con inutile aggravio della posizione
processuale dell’indagato, Cfr. sez.III, 3.11.2016, PO in proc.Criscuolo,
Rv.269693; sez.V, 12.1.2016, P.O. in proc.Rampani, Rv.266664).

Cremona ha escluso la interlocuzione su temi di indagine suppletiva, pure
sollecitati dalla persona offesa, quando gli stessi, già adeguatamente
considerati nella dialettica dei consulenti in sede di indagine, risultino privi
di autonomo rilievo investigativo, ma meramente ricognitivi di fatti ulteriori
di per sè inidonei a giustificare un approfondimento istruttorio, ponendosi
da un lato al di fuori del tema probandunn e dall’altra assolutamente
irrilevanti e superflui rispetto agli elementi fino a quel momento raccolti.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente deve
essere condannata al pagamento delle spese processuali nonchè, in
assenza di ragioni di esonero per carenza di colpa, al versamento di una
somma alla Cassa delle Ammende nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2018.

Il consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Patrizi

Piccialli
tut__
CCL,L-Q-

4. Appare pertanto evidente che del tutto correttamente il giudice di

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