Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22046 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22046 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL JANATI REDOUAN N. IL 27/03/1985
avverso la sentenza n. 991/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

EL JANATI Redouan ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen.,
e denuncia violazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che
la deviazione dal percorso stabilito per recarsi al lavoro non costituirebbe reato, ma

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di

legittimità è costante nell’affermare che l’autorizzazione data alla persona sottoposta
agli arresti domiciliari di allontanarsi dal luogo in cui è ristretta per recarsi al lavoro,
fissa il limite invalicabile entro il quale la sua condotta non è punibile. Ne consegue che
la stessa, nell’ipotesi in cui violi l’autorizzazione e si rechi in località diversa dal luogo
di lavoro indicato, pone in essere un comportamento che, eccedendo il permesso accordato, ricade nella previsione dell’art. 385 cod.pen. (v. Cass., Sez. 6, 15.1.1993,
Mazza, rv 193609).
Nel caso concreto, l’imputato, autorizzato a recarsi al lavoro presso un
esercizio commerciale ubicato nel Comune di Ospitaletto, fu sorpreso in un bar di altro
Comune in compagnia di pregiudicati, palesando così la volontà di sottrarsi al controllo
connesso alla misura coercitiva impostagli.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

una mera violazione delle prescrizioni esecutive della misura cautelare.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA