Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22046 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22046 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WANG JIE nato il 27/01/1965 a FUSHUN( CINA)

avverso l’ordinanza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
sentita la rel ione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sefe le conclusioni del PG G. Corasaniti
Rigetto del ricorso

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Wang Jie ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata,

con la quale è stata rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da
lei formulata a seguito di assoluzione da plurime imputazioni di associazione a
delinquere a fini di sfruttamento della prostituzione e di esercizio di case di
prostituzione.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non è

inizi, fornito elementi difensivi che hanno trovato pieno riscontro nella sentenza
assolutoria, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Firenze. La Wang Hua,
destinataria dell’ordinanza di custodia cautelare, venne dichiarata latitante, a
seguito di vane ricerche, mentre la ricorrente è stata sempre a disposizione
dell’Autorità giudiziaria di Pordenone. Wang Jie ha ammesso, in sede di
interrogatorio di garanzia, di aver usato, perché costretta, il falso documento
d’identità a nome di Wang Hua, specificando che ciò era avvenuto soltanto il 9
giugno 2006, nell’ambito di un episodio oggetto di un’indagine diversa, nel
contesto della quale la ricorrente rivestiva qualità di persona offesa dal reato di
sfruttamento della prostituzione, nel quadro di una vicenda non connessa né
collegata con quella in relazione alla quale venne adottata la misura custodiale.
Tant’è che la Procura della Repubblica di Pordenone accertò l’estraneità della
ricorrente all’uso dell’alias Wang Hua e chiese l’archiviazione della sua posizione.
Il Pubblico ministero e il G.i.p. della fase cautelare erano già in possesso del
materiale investigativo raccolto dalla Procura di Pordenone, che escludeva, con
assoluta certezza, qualunque responsabilità di Wang Jie e di ciò ha dato atto il
giudice che l’ ha assolta. La ricorrente ha sempre collaborato con la giustizia,
avendo anche denunciato i propri sfruttatori, nell’ambito di un processo
celebratosi a Milano e conclusosi con condanna di questi ultimi.
3. Con requisitoria in data 6 ottobre 2016, il Procuratore generale presso questa
Corte ha chiesto rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate dalla ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius
receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, che, anche alla luce della
novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione
attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia
l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità
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ravvisabile alcuna colpa grave nel suo comportamento, avendo ella, fin dagli

razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv.
235508; Sez. 6 , n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che
il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma
deve limitarsi a verificare se quest’ultima sia compatibile con il senso comune e
con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606,

diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l’apprezzamento
della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-12003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688
del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).
2. Nel caso in disamina, l’impianto argomentativo a sostegno del

decisum è

puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere
intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo
scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame tutte le
deduzioni di parte ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un
itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il
giudice a quo ha infatti evidenziato che, in sede di interrogatorio, la Wang ile
affermò falsamente di non avere alcun alias sotto il nome di Wang Hua,
generalità che ella aveva, invece, effettivamente utilizzato, poiché il falso
permesso di soggiorno intestato a Wang Hua era stato, in effetti, usato il 9
giugno 2006, in sede di identificazione presso la Questura di Oristano, da una
donna, che successivamente era stata controllata, il 19 luglio 2011, con le
generalità di Wang Jie. Quest’ultima, dunque, non solo dichiarò il nome falso di
Wang Hua ma esibì alla Guardia di Finanza un falso documento di soggiorno,
sequestrato dalla polizia giudiziaria, tanto che, a seguito di rilievi dattiloscopici e
di fotosegnalamento, venne schedata con il nome di Wuang Hua. L’aver negato
ciò, durante l’interrogatorio, non consentì il dipanarsi della vicenda giudiziaria, se
non attraverso accertamenti ulteriori. Del resto — aggiunge il giudice a quo -, la
propensione a fornire dati identificativi falsi è dimostrata anche dal fatto che già
una volta la Wang Jie aveva fornito le false generalità di Li Li, nata il 25 gennaio
1968. Di qui la conclusione, senz’altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la
quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile
trascuratezza, attraverso le quali l’imputata ha creato l’apparenza della piena

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comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una

partecipazione all’attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa
grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. Tale conclusione è perfettamente in
linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo
cui le dichiarazioni mendaci rese, in sede di interrogatorio, dal soggetto
sottoposto a custodia cautelare possono assumere rilievo ai fini
dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della
colpa grave (Cass., Sez. 4, n. 46423 del 23-10-2015, Rv. 265287). Ciò che
rientra nel più ampio concetto secondo cui è gravemente colposa quella condotta
che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica,
negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma
prevedibile, ragione d’intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi
nell’adozione o nella conferma di un provvedimento restrittivo della libertà
personale (Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4,
n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente, pertanto, il giudice di
merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti
gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di
comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale,
connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione
conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha
desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva
contribuito a ingenerare, nell’Autorità procedente, la falsa apparenza del
ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla
detenzione, con rapporto di causa- effetto ( Sez. U. , n. 32383 del 27-5-2010,
D’Ambrosio; Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, deP. 1996, Sarnataro).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1°-2-2018.

I.

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