Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22045 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22045 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPA VINCENZO N. IL 18/05/1982
avverso la sentenza n. 845/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PAPA Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 . d.P.R. n.
309/1990, e denuncia:
1. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione dello stupefacente alla
cessione in favore di terzi;

l’attenuante in discorso.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi
logici ed errori giuridici, ha rilevato che l’imputato, a causa della quantità e molteplicità
delle sostanze stupefacenti detenute (eroina, hashish e cocaina, quest’ultima pari a g.
54 da cui si potevano ricavare 230 dosi medie singole), era sicuramente inserito nell’ambiente dello spaccio in cui svolgeva un ruolo nient’affatto secondario.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

inosservanza dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per essere stata negata

2.

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