Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22045 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22045 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLASUONNO GIOVANNI N. IL 24/01/1993
avverso la sentenza n. 8599/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche sulle contestate circostanze aggravanti.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando
una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena
irrogata in concreto (Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle
ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016
Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Padova, con sentenza in data
25.03.2015, applicava nei confronti di Colasuonno Giovanni la pena concordata dalle parti ex
art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentato furto pluriaggravato in concorso (capi A e B) e
ricettazione in concorso (capo C).