Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22044 del 01/02/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22044 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
nel procedimento a carico di:
ROCCO ANTONELLA nato il 12/06/1983 a CAMPOBASSO
avverso la sentenza del 28/02/2017 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG
r)
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Campobasso
ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è
stata applicata a Rocco Antonella, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lei
richiesta, in ordine al reato di cui all’art. 95 d. P. R. n 115 del 2002.
2. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 537 cod. proc. pen., in quanto il
giudice non ha dichiarato la falsità dell’istanza di ammissione al gratuito
anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 13 luglio 2017, il Procuratore generale
presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente
all’omessa declaratoria di falsità dell’autocertificazione di cui all’istanza
presentata, il 31 gennaio 2011, da Rocco Antonella, per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, nonchè declaratoria di falsità della stessa.
4. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Con la sentenza ex art. 444
cod. proc. pen., infatti, decisione equiparata a una sentenza di condanna, il
giudice è tenuto a dichiarare la falsità degli atti o documenti ex art. 537 cod.
proc. pen., poiché tale dichiarazione prescinde dall’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato, essendo fondata esclusivamente sul dato oggettivo
della non rispondenza al vero dell’atto o del documento (Sez. U., n. 20 del 2710-1999, Rv. 214638; Sez. 5, n. 37665 del 28-5-2008, Rv. 242308). Ove la
sentenza emanata ex art. 444 cod. proc. pen. abbia omesso di dichiarare la
falsità di un documento, il giudice di legittimità può adottare direttamente i
provvedimenti previsti dall’art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna
valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto
inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile quella ex art. 444
cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, n. 8939 del 10-1-2016, Rv. 266067; Sez. 4, n.
3201 del 22-12-2015, Rv.265736; Sez. 5, n. 35383 del 14-6-2016, Rv.
267768). Nel caso in esame si impone, pertanto, un pronunciamento
rescindente sul punto, con declaratoria di falsità dell’autocertificazione allegata
all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata
dall’imputata.
4 La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente
all’omessa declaratoria di falsità dell’autocertificazione presentata da Rocco
Antonella, in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
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patrocinio, presentata dall’imputata. A tale declaratoria deve infatti procedersi
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data 31 gennaio 2011, nel procedimento R.G. 65/2010, dinanzi al giudice di pace
di Campobasso, dichiarando la falsità della stessa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa
declaratoria di falsità dell’autocertificazione presentata da Rocco Antonella, in
sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data 31
Campobasso, dichiarando la falsità della stessa.
Così deciso in Roma, il 1°-2-2018.
gennaio 2011, nel procedimento R.G. 65/2010, dinanzi al giudice di pace di