Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22043 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22043 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALOUI ALI N. IL 01/01/1976
avverso la sentenza n. 220/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ALOUI Ali ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che non sarebbe stata provata la destinazione dello stupefacente
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi derart. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
alla cessione in favore di terzi.