Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22043 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22043 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
KURDA SEDAT nato il 12/05/1965
MAKOLLI FEMI nato il 02/05/1968
REDZEPI FUORIM nato il 02/07/1974

avverso la sentenza del 18/01/2017 del TRIBUNALE di IVREA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/senfltfe øiclusioni del PG

p

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Kurda Sedat, Makolli Fenni e Redzepi Fljorim ricorrono per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata applicata ai
ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da loro richiesta, in ordine a
plurime imputazioni di furto in abitazione, tentato e consumato, in concorso.
2. Kurda Sedat deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

quantum della liquidazione delle spese a favore della parte civile, stabilito in
misura superiore rispetto a quanto dovuto in base alle tariffe professionali di cui
al d. m. n. 55 del 2014, senza specificare le voci che concorrono a formare
l’importo complessivo liquidato e i criteri di valutazione seguiti, con riferimento ai
parametri normativamente fissati, in relazione all’ impegno profuso dal
professionista, alla natura, complessità e gravità del processo, al numero e
all’importanza delle questioni trattate, all’eventuale urgenza della prestazione, ai
risultati del giudizio e ai vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Anche se si tratta di parametri non vincolanti per il giudice, quest’ultimo, ove se
ne discosti, deve dar conto delle ragioni per cui ha ritenuto opportuno, nel caso
concreto, utilizzare altri criteri. Nel caso di specie la discrasia è particolarmente
sensibile, senza che il giudice abbia motivato in alcun modo.

4. Redzepi Flijorinn deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
responsabilità, in relazione alle risultanze dell’analisi dei tabulati telefonici relativi
all’utenza in uso all’imputato, che, negli orari di riferimento, ha agganciato celle
di Milano. Da ciò si evince che l’imputato non può essere implicato nel tentato
furto perpetrato nella villa dei coniugi Bresciani, considerata la distanza del
locus commissi delicti.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata da Kurda Sedat è manifestamente infondata. Occorre,
infatti, osservare come il giudice abbia applicato, conformemente al disposto
degli artt. 444 ss cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti, essendogli
preclusa la concessione di circostanze attenuanti non contemplate nell’accordo.

1

3. Femi Makolli deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al

2.

La doglianza formulata da Femi Makolli non può trovare ingresso in questa

sede. L’art. 581, lett. c), cod. proc. pen richiede, infatti, l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il
requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte, non solamente
l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati
della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure, al fine di consentire al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato
(Cass., 18-10-1995, Arra, Rv. 203513), controllando la correttezza dell’apparato

14-5-1992, Genovese; Cass., 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). Nel caso di
specie, il ricorrente avrebbe dovuto, quindi, spiegare le ragioni per le quali egli
ritiene che il quantum della liquidazione delle spese a favore della parte civile
dovesse essere inferiore o comunque non sia congruo. Sarebbe stata, dunque,
necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e
dei profili di fatto alla base della censura. Viceversa, il ricorrente si è fermato alla
doglianza relativa alla mancanza di motivazione, senza indicare, in alcun modo,
le ragioni a sostegno della propria tesi nè specificare le argomentazioni a
sostegno dell’asserto che la predetta liquidazione

avrebbe dovuto essere

effettuata in termini diversi. Il requisito della specificità dei motivi non può,
infatti, prescindere dall’esposizione dei rilievi critici (Sez. U., 27-10-2016,
Galtelli) concernenti le determinazioni del giudice di merito, funzionalmente alla
concreta percepibilità del senso delle doglianze e in modo da impedire che si
elida la correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass.,
Sez. 2, n. 6076 del 24-1-2012; Cass., Sez. 1, n. 19338 del 24-4-2008; Cass.,
Sez. 1, n., 16711 del 18-3-2008), Il vizio di mancanza di motivazione può,
infatti, essere utilmente dedotto in Cassazione esclusivamente in presenza di
elementi trascurati dal giudice di merito ed evidenziati dalla parte, che, per il
loro intrinseco spessore, avrebbero potuto condurre, ove fossero stati valutati,
ad una decisione più favorevole di quella adottata (Cass., Sez. 2, n. 37709 del
26/09/2012, Rv. 253445). In difetto di qualunque indicazione in tal senso, da
parte del ricorrente, non può dunque non rilevarsi la genericità della
prospettazione della doglianza, che preclude un esito positivo del vaglio di
ammissibilità.
3. Le doglianze formulate da Redzepi Florim non rientrano nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione
della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di
merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove

2

giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass., 9-5-1990, Rizzi; Cass.

siano sorrette da congrua motivazione. Orbene, in tema di applicazione della
pena su richiesta, l’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le
sentenze dagli artt. 111 Cost. e 125, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere
correlato al particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 cod. proc. pen., che
presuppone l’intervenuto accordo tra pubblico ministero e imputato
sostanzialmente su tutti gli elementi relativi al reato ed alla pena (esistenza e
qualificazione giuridica del fatto, responsabilità dell’imputato, applicazione e
comparazione delle circostanze del reato, entità della pena). Ne consegue che
l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto, da parte del giudice, con il dare

proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., oltre che in ordine alla correttezza
della qualificazione giuridica del fatto e dell’applicazione e comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti e alla congruità della pena concordata, ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., senza che sia previamente
necessario “specificare” le ragioni per le quali non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Cass.,
5, n. 6018 del 10/05/1991, Rv. 187294; Sez. 4,

Sez.

n. 749 del 24/05/1994, Rv.

199565; v. anche Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto coerente
con le linee concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., avendo il giudice dato atto
dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., della correttezza della qualificazione
giuridica e della ravvisabilità del vincolo della continuazione, in considerazione
dell’omogeneità delle violazioni e dell’arco temporale di riferimento.

4. I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro duemila ciascuno, determinata in considerazione della natura del
provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17-1- 2018.

atto di avere effettuato la valutazione in merito all’assenza di cause di

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