Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22041 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22041 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOTTI FABIO N. IL 12/02/1976
avverso la sentenza n. 4400/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE •
§1.
CIOTTI Fabio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia la violazione della regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, atteso che la condanna poggerebbe sulla perizia fonica che gli ha
attribuito la paternità delle conversazioni intercettate con una percentuale dell’80 e del
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata ha raggiunto la certezza che la cessione di stupefacente fu effettuata dall’imputato, saldando il risultato della perizia fonica con le precise dichiarazioni accusatorie di
Alesi Francesca e con la circostanza che, sempre nelle conversazioni intercettate, l’imputato viene chiamato per nome e cognome.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
73%.