Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22041 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22041 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LO IACONO Tindaro 26/12/1977
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di MESSINA del 13 luglio
2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
• sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Simone
PERELLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avv. Orazio Carbone del foro di Messina per Lo Iacono, il quale ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2018

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Messina ha rideterminato la pena inflitta all’imputato LO
IACONO Tindaro (per un’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, avente ad oggetto gr.
46 circa di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi) dal Tribunale peloritano, concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. L’imputato ha proposto ricorso personalmente, formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con
riferimento alla valutazione della prova della destinazione della droga a terzi,

qualità di tossicodipendenza dell’imputato e della circostanza, parimenti dichiarata,
che la droga era stata acquistata approfittando di un’offerta vantaggiosa.
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen.,
non sussistendo elementi probatori che consentano di affermare la colpevolezza
dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, concetto che parte deducente
ricollega all’esigenza del controllo probatorio, rappresentandone l’indispensabile
condizione costituzionale.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione della
fattispecie illecita, tutti gli elementi emersi conducendo alla riqualificazione della
condotta quale illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 309/90.
Con il quarto, infine, ha dedotto violazione di legge e assenza della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze generiche e del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d’appello ha ritenuto infondato il motivo di gravame con cui l’appellante
aveva asserito il difetto di prova della destinazione a terzi della droga, rilevando in contrario
che essa derivava non solo e non tanto dal superamento della dose soglia, ma dalle modalità
di occultamento, dalla suddivisione in dosi, dalla mancanza di prova della qualità di
tossicodipendente o assuntore di droghe del LO IACONO, infine dal modesto reddito di costui.
Quanto al trattamento sanzionatorio, quel giudice ha ricondotto l’ipotesi di reato
ritenuta dal primo giudice all’interno della nuova cornice edittale, ritenendo la pena inflitta
congrua sia in relazione alla gravità dei fatti, che alla personalità del colpevole, al quale ha
pure negato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla luce della precedente
condanna riportata.
3. I motivi sono tutti manifestamente infondati.
3.1. I primi tre, tra di loro connessi, possono essere unitariamente trattati,
riguardando sostanzialmente la valutazione del compendio probatorio ai fini di prova della
destinazione della droga allo spaccio e non ad uso esclusivamente personale.
In via generale, deve ricordarsi che in caso di doppia sentenza conforme, le
motivazioni delle due decisioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
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assumendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della dichiarata

inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della
motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri
omoOnei, rispetto a quelli utilizzati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni
delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Cass. pen., Sez. 1 n.
1309 del 22/11/1993 Ud. (dep. 04/02/1994), Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell’01/12/2011
Ud. (dep. 12/04/2012), Rv. 252615); e che funzione tipica dell’impugnazione è quella di una
critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e
591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare

Pertanto, il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione è indefettibilmente il confronto
puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta
[cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi
d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
Nel caso in esame, il ricorrente ha preteso di sostituire la propria valutazione del
materiale probatorio a quella operata dal giudice del gravame, a mezzo di una stringata, ma
completa motivazione, priva di profili di manifesta illogicità e contraddittorietà. Tale
operazione è, tuttavia, preclusa in questo giudizio di legittimità, essendosi già precisato che é
inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art.
192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in
confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi
logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.,
riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr.
sez. 6 n. 13442 dell’08/03/2016, Rv. 266294; n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 266924).
3.2. Quanto all’ultimo motivo, il ricorrente si è limitato a denunciare i vizi senza
sviluppare alcuna argomentazione critica nella parte espositiva del motivo, osservandosi che,
in ogni caso, l’onere motivazionale deve considerarsi assolto grazie al riferimento alla gravità
dei fatti e alla personalità dell’imputato, nonché alla precedente condanna riportata,
contenuto in sentenza, elementi che il ricorrente non ha tenuto in alcuna considerazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende,
non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità
(cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il 12 aprile 2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello

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specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

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