Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22040 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22040 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JEREZ TORRES RAMIRO FABIAN N. IL 03/02/1987
avverso la sentenza n. 158/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

JEREZ TORRES Ramiro Fabian ricorre contro la sentenza d’appello

specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.

Il ricorso sviluppa motivi diversi da quelli consentiti dalla legge,

perché, lungi dal denunciare violazione di norme penali, chiede a questo giudice di legittimità di riesaminare il trattamento sanzionatorio, materia rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove la
relativa decisione sia sorretta – come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti la sentenza impugnata ha spiegato che la pena lievemente superiore al minimo
edittale era giustificata da una recente condanna per reato analogo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla tassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

§2.

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