Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22040 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22040 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GOMIS Victor 24/12/1990
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di TORINO del 1° dicembre
2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Simone
PERELLI, il quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2018

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del GUP del
Tribunale di quella città, appellata dall’imputato GOMIS Victor, riqualificato il reato
quale ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 (detenzione di 2 d.m.s. di
cocaina e 19 involucri per 43,82 d.m.s. di analoga sostanza, con la recidiva ex art.
99 co. 4 cod. pen.), ha rideterminato la pena inflitta.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato GOMIS, a mezzo di proprio
difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio
della motivazione quanto alla valutazione di congruità della pena irrogata, non avendo il

Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte torinese ha ritenuto, in accoglimento del relativo motivo d’appello, che il
fatto ascritto al GOMIS, pur a fronte di un dato ponderale non minimo, delle modalità di
conservazione in più involucri e delle ripetute cessioni al medesimo soggetto acquirente,
fosse però ascrivibile alla ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e ha,
conseguentemente, rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro
4.000,00 di multa, partendo da una pena base di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro
7.500,00 di multa, ridotta ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa
per le generiche, aumentata per la continuazione ad anni due e mesi tre di reclusione ed
euro 6.000,00, infine ridotta nella misura indicata per la riduzione prevista per il rito.
3. Il motivo è infondato.
4.

Questa Corte ha già chiarito che l’obbligo di motivazione del giudice di merito

sulla determinazione in concreto della misura della pena deve ritenersi adempiuto allorché
siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della
complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. [cfr. sez. 1 n.
3155 del 25/09/2013 Ud. (dep. 23/01/2014), Rv. 258410].
nell’incipit

Orbene, la precisazione contenuta

della motivazione della sentenza

impugnata consente di ravvisare nel provvedimento impugnato una congrua giustificazione
dell’esercizio del potere giudiziale di determinare la dosimetria della pena. Esso è ricollegato
nel caso in esame ad una condotta che, pur ritenuta nei termini di cui alla ipotesi di più
modesta offensività, non si è però attestata nella fascia più bassa di disvalore, tenuto conto
degli elementi espressamente richiamati dalla Corte territoriale. Cosicché, deve escludersi
ogni profilo di arbitrarietà nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte,
ricavandosi dal tenore complessivo della motivazione un’adeguata, logica e non
contraddittoria giustificazione della determinazione giudiziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso in Roma il 12 aprile 2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello

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giudice fornito alcuna spiegazione della misura individuata.

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