Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22039 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22039 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO ANTONINO nato il 02/11/1957 a MESSINA

avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore del ricorrente l’avv. Salvatore Silvestro del Foro di Messina che
si è riportato chiedendo l’accoglimento del ricorso.

i

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, Trovato Antonino, con sentenza del 8/2/2017, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 8/7/2014, dal Tribunale di Messina, appellata
dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in
relazione al reato ascrittogli al capo b), perché estinto per prescrizione, confermando la condanna per il reato di cui al capo a) e pertanto rideterminando la
pena in anni 13 e mesi 6 di reclusione ed C 40.000,00 di multa.

giudizio ordinario, aveva dichiarato Trovato Antonino responsabile dei seguenti
reati:
a) reato p.p. dagli artt. 73 e 80 DPR 309/90, perché, senza l’autorizzazione
di cui al capo 17 deteneva per lo spaccio, all’interno di una abitazione nella sua
disponibilità, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a
complessivi grammi 2.380.89 ed eroina, pari a complessivi grammi 304.51 comprendenti anche sostanza da taglio. In Messina, il 16/8/2007.
Con recidiva reiterata e specifica
b) reato di cui all’art. 81 e 697 cod. pen. per avere detenuto senza avere
fatto denuncia all’autorità 40 munizioni per arma comune da sparo cal 7.65 e cal
38 special. Accertato in Messina 16/8/2007
L’imputato, in primo grado, veniva condannato, unificati i reati dal vincolo
della continuazione e esclusa la circostanza aggravante dell’art. 80 DPR 309/90,
alla pena di anni 15 e mesi 2 di reclusione ed C 60.500,00 di multa, con interdizione perpetua dai PP.UU. e interdizione legale per la durata della pena principale, con ordine di sottoposizione a libertà vigilata per la durata di anni tre e divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per lo stesso periodo, nonché, con
confisca e distruzione delle cartucce, della sostanza stupefacente e degli altri beni sottoposti a sequestro in data 16 agosto 2007, e confisca del ciclomotore, del
denaro, del telefono cellulare e delle chiavi in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Trovato Antonino, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

a. Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. e difetto di
motivazione – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc.
pen. in relazione all’art. 420 ter cod. proc. pen. e all’art. 146 bis disp. att. cod.
proc. pen.

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In primo grado il Tribunale di Messina, in composizione collegiale, all’esito di

Il ricorrente eccepisce l’omessa valutazione della nullità della sentenza di
primo grado per violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 420 ter e dell’art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. Ciò in quanto, nonostante, il Trovato fosse stato rinviato a giudizio per un delitto diverso da quelli
indicati nell’art. 51 co. 3 bis e nell’art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 cod. proc. pen. ne
veniva disposta la partecipazione a distanza mediante video-conferenza, ai sensi
dell’art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. sull’erroneo presupposto che la disciplina in questione fosse applicabile, ancorchè lo stesso non si trovasse più in regi-

passato.
La Corte Territoriale, secondo la ricostruzione del ricorrente, effettuando un
giudizio “ora per allora”, avrebbe dichiarato la parte “decaduta dal diritto di formulare la dedotta eccezione” sull’erroneo presupposto della sua intempestività.
Erroneo sarebbe l’assunto secondo il quale, con l’ordinanza del 8/7/2014, il
tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’eccezione inammissibile e non rigettarla,
trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedia, che, pertanto,
andava dedotta all’udienza del 13/5/2014, allorquando entrambi i difensori
dell’imputato erano presenti al solo fine di eccepire altra questione strettamente
relativa alla regolare costituzione del contraddittorio.
All’udienza del 13/5/2014, precisa il ricorrente, il tribunale aderendo all’eccezione della difesa relativa alla mancata notifica del decreto con il quale era stata disposta la partecipazione a distanza ad uno dei difensori, riteneva di non poter validamente costituire il contraddittorio e differiva l’udienza ad altra data.
Pertanto, in mancanza della regolare costituzione delle parti, i difensori non potevano espletare la propria attività tecnica processuale. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. e 180 cod. proc. pen., richiamato dai giudici di appello, in relazione al tema delle nullità di ordine generale a regime intermedio, è previsto che le stesse possono essere rilevate “non
oltre la deliberazione della sentenza di primo grado”. Per cui anche alla successiva udienza i difensori sarebbero stati ancora in termini.
Peraltro, secondo la tesi sostenuta in ricorso, la questione sulla ritenuta
“tardività” dell’eccezione, mai rilevata dal giudice di primo grado, non poteva essere autonomamente sollevata dalla Corte territoriale, essendo intervenuta sul
punto una “sanatoria”, non rivisitabile in sede di appello

b. Violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 89 cod. pen.
avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all’art. 606 lett. b), c), d) ed e)
cod. proc. pen. – Violazione di legge e travisamento della prova.
Il difensore ricorrente rileva che nel corso del giudizio di merito sono stati
espletati plurimi incarichi peritali, volti ad accertare la capacità dell’imputato di

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me di applicazione delle misure previste dall’art. 41bis O.P. ma lo fosse stato in

partecipare coscientemente o meno alla celebrazione del processo a suo carico,
giungendo a conclusioni diametralmente opposte. Nel corso del processo -si ricorda- veniva disposta anche la sospensione del dibattimento a causa delle patologie psichiatriche dell’imputato. Ebbene, si lamenta che il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, in relazione al rigetto del riconoscimento della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., sia stato illogico, contraddittorio e fuorviante.
Il ricorrente ritiene che il giudice di merito, partendo dalle conclusioni rassegnate dai periti Bruno e Ruffino e passando in rassegna le risultanze delle nume-

il Trovato fosse sostanzialmente “un simulatore” e che, conseguentemente, “il
disturbo fittizio” (da tutti i professionisti riscontrato e certificato) da cui era affetto non avesse alterato “la sua capacità di intendere e di volere”. Ma tale conclusione sarebbe effetto di un palese travisamento della prova e non terrebbe conto
che il mandato conferito dal tribunale a Bruno e Ruffino non riguardava l’accertamento della capacità di intendere e di volere del Trovato al momento del fatto,
bensì la verifica della “permanenza delle condizioni che avevano determinato la
sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen.”
I periti Bruno e Ruffino, nominati dal Tribunale a procedimento sospeso e
prima della scadenza del termine di cui all’art. 72 cod. proc. pen., giungevano a
conclusioni diverse da quelle delle due perizie dei prof.ri Libri e Malara, certificando che “il disturbo fittizio” di personalità del Trovato non impediva “la sua capacita di partecipare scientemente al processo”. Ma la Corte territoriale sarebbe
incorsa nello stesso errore del tribunale, che ritenuta la piena capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al dibattimento, aveva ritenuto di potere utilizzare l’elaborato peritale a firma dei dott.ri Bruno-Ruffino anche per escludere il
vizio totale o parziale di mente al momento del fatto, nonostante l’incarico peritale fosse limitato esclusivamente all’accertamento ex art. 70 cod. proc. pen.
Sostanzialmente, rileva il ricorrente, le conclusioni sulla cui base i giudici di
merito hanno escluso la diminuente ex art. 89 cod. pen. trarrebbero fondamento
dagli stessi argomenti che conducevano alla revoca dell’ordinanza di sospensione
del dibattimento ex art. 72 cod. proc. pen.
Il Trovato si duole che la verifica della capacità di intendere e di volere in relazione a condotte avvenute nell’agosto 2007, rispetto all’accertamento della capacità di partecipare coscientemente al processo, eseguito nel 2013, imponesse
invece metodi di indagine psichiatrica diversi e, soprattutto, un diverso approccio
valutativo delle numerose perizie psichiatriche in atti, effettuate anche in periodi
coevi all’epoca di consumazione del reato. Viene richiamata in proposito la relazione a firma del prof. Filippo Drago nel processo afferente il reato di violenza
privata nell’ambito della gestione del supermercato di Camaro posto in ammini4

rose consulenze tecniche di ufficio e di parte, sarebbe giunto alla conclusione che

strazione giudiziaria, sottoponeva a perizia psichiatrica il Trovato, anche al fine di
accertarne la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, giungendo
alla conclusione che al momento dei fatti delittuosi la sua capacità di intendere e
di volere fosse fortemente scemata.
A supporto della attendibilità di tali conclusioni, il ricorrente aggiunge che
l’imputato veniva sottoposto nel corso degli anni a complesse indagini psicodiagnostiche e tutti gli specialisti concludevano per l’esistenza di patologie psichiatriche che, comunque, incidevano sui suoi comportamenti.

fetto da un ritardo mentale sul quale si innesta il disturbo fittizio di personalità.
Tutte le perizie espletate – si obietta- accertavano la presenza di un vizio di
mente. Pertanto, in presenza della configurabilità del vizio parziale di mente, le
istanze difensive volte in via principale al riconoscimento della diminuente ex art.
89 cod. pen, o, alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’estensione
del quesito medico – legale oggetto di incarico peritale, avrebbero dovuto avere
positivo riscontro.
c. Violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo all’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione – Artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 73 DPR 309/90.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli giudicati con la sentenza n.
9/12 emessa 1’11/1/2012 dal Tribunale di Messina.
Entrambe le fattispecie – si sottolinea- riguardavano condotte di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina all’interno di limitrofi
appartamenti entrambi intestati a Cutispoto Maurizio e nella disponibilità di Trovato Antonino, la prima accertata il 16/8/2007 e la seconda il 12/5/2009.
La sentenza impugnata avrebbe escluso il vincolo della continuazione in base alla considerazione che non potesse ritenersi che la droga sequestrata nel
2009 possa costituire una parte della stessa fornitura riguardante il sequestro di
cui al presente procedimento, eseguito nel 2007. Ma tale convincimento non sarebbe, secondo il ricorrente, sufficiente ad escludere la sussistenza del vincolo
della continuazione. Sostanzialmente – ci si duole – si sarebbe svolto un ragionamento teso ad escludere l’unicità della condotta, senza tener conto che
l’unicità del disegno criminoso espressione dei reato continuato non può coincidere con l’unicità della condotta, ma deve e può riguardare una pluralità di reati,
ivi compresi più condotte di acquisto o detenzione a fine di spaccio di sostanze
stupefacente.

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Costituirebbe, dunque, dato incontestato che il Trovato sia un soggetto af-

Pertanto non potrebbe ritenersi ostativo il lasso temporale trascorso tra una
accertata detenzione e l’altra, soprattutto, a fronte della accertata fisiologica dedizione del Trovato all’attività di narcotraffico.
Nel caso di specie -secondo la tesi sostenuta in ricorso- elementi sintomatici
della sussistenza del medesimo disegno criminoso sarebbero l’identità del luogo
di consumazione dei reati (appartamenti nella disponibilità del Trovato ed intestati alla stessa persona) e le risultanze dell’attività di perquisizione e sequestro
(il rinvenimento in entrambi i casi di sostanza stupefacente del tipo eroina e co-

sostanza ed il confezionamento delle dosi).
Ancora, il ricorrente evidenzia che l’utenza Enel nell’appartamento in cui avvenne il rinvenimento della sostanza nel 2009 risaliva al 25/5/2007, data prossima al 16/8/2007, in cui avvenne il rinvenimento della sostanza
dell’imputazione del presente giudizio.
Infine, la corte di appello, nonostante la specifica censura nei motivi di appello, non avrebbe tenuto conto che la motivazione della sentenza n. 9/2012,
passata in giudicato, in relazione alla ingente somma di denaro sequestrata unitamente allo stupefacente in data 12/5/2009, richiama proprio l’arresto del
16/8/2007, configurando un nesso di pertinenzialità tra lo stupefacente sequestrato nel presente processo e quello successivamente rinvenuto insieme al denaro. Del resto, conclude il ricorrente, anche la circostanza, non provata, che
l’attività del Trovato si inserisse in un contesto organizzato di più ampio raggio,
in cui, in assenza di recesso, la protrazione delle condotte con carattere di stabilità anche per lunghi periodi di tempi ne costituisce l’essenza, apparirebbe un ulteriore elemento atto a confortare l’assunto difensivo.
d. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ed al relativo aumento di pena.
Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, non avrebbe debitamente
evidenziato le ragioni legittimanti l’applicazione della recidiva, atteso che il precedente cui fa riferimento in motivazione, risalirebbe a trenta anni prima e i reati
in materia di stupefacenti sono stati commessi successivamente a quello del presente giudizio.
e. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al meccanismo di
determinazione della pena.
Il ricorrente lamenta l’assenza di argomentazioni sulla determinazione della
pena.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale determinazione.

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caina, sostanza da taglio e strumentazione necessaria per la lavorazione della

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso
vada rigettato.

2. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, emerge

ex actis che

l’odierno ricorrente veniva rinviato a giudizio con decreto del 23/10/2008 e dopo
la sua iniziale dichiarazione di contumacia, poi revocata, il dibattimento proseguiva alla sua presenza, tanto che il processo veniva rinviato per ben tre volte

nese sospendeva il procedimento ai sensi degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen.
Nel frattempo, il Trovato veniva sottoposto allo speciale regime carcerario
cui all’art. 41 bis 0.P., in seguito revocato. Tuttavia, considerato che lo stesso
era detenuto presso il Carcere di Milano Opera e che rimaneva detenuto in regime di “alta sicurezza”, il D.A.P., con missiva dell’8/4/2014, ritenuta la sussistenza di “motivi di sicurezza legati alla personalità e pericolosità del soggetto in
questione (già sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis 0.P.)”, chiedeva
che ne venisse disposta, in relazione al presente processo, “la partecipazione a
distanza” ai sensi dell’art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. a mezzo di videoconferenza. E tale modalità di partecipazione era, poi, effettivamente disposta dal
Presidente del Collegio per l’udienza del 13/5/2014.
Nel corso di tale udienza, tuttavia, il difensore di fiducia dell’imputato, avv.
Donato, eccepiva che era stata omessa la comunicazione a lui indirizzata del decreto con cui era stata disposta la partecipazione a distanza dell’imputato e
l’avvocato Silvestro, dopo avere affermato di avere ricevuto regolare comunicazione nei termini, dichiarava di essere presente al solo fine di eccepire l’omessa
comunicazione al codifensore. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione, disponendo
la rinnovazione della comunicazione all’Avv. Donato, rinviava all’udienza
dell’8/7/2014 e, dato atto che le parti prestavano il consenso ad acquisire la relazione a firma del teste Puglisi, in sostituzione del suo esame, esonerava il PM
dalla sua citazione e disponeva la partecipazione a distanza del Trovato.
Alla successiva udienza il difensore di fiducia avv. Donato eccepiva che non
ricorrevano le condizioni di cui all’art. 146bis disp. att. cod. proc. pen. considerato che non si procedeva per un reato ricompreso tra quelli di cui agli artt. 51 co.
3 bis e 407 n. 4 cod. proc. pen.
Il tribunale, tuttavia, rigettava l’eccezione.
Ebbene, ricorda la Corte territoriale che il tribunale aveva disatteso l’eccezione difensiva con la quale era stato segnalato che i reati per i quali si procedeva non consentivano la partecipazione a distanza ai sensi dell’articolo 146bis disp
att. cod. proc. pen. ritenendo applicabile il comma ibis della norma in questione,
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per il suo legittimo impedimento, fino al 26/11/2010, quando il tribunale messi-

che consente di disporre la partecipazione a distanza anche quando si procede
per reati comuni nei confronti di soggetto detenuto al quale sono state applicate
le misure di cui all’articolo 41 bis O.P.
L’odierno ricorrente aveva, però, lamentato già in sede di gravame del merito – come si dirà di qui a poco a ragione – che sarebbe stata così operata un’interpretazione estensiva illogica non consentita dal sistema, in quanto il comma
ibis dell’art. 146bis può trovare applicazione solo nel caso in cui l’imputato si
trovi alla data dell’udienza dibattimentale sottoposto al regime speciale di cui

toposto a tale regime detentivo.
Aveva aggiunto poi -ma in questo caso, non condivisibilmente- che in ogni
caso potrebbe ammettersi la partecipazione a distanza dell’imputato solo nel caso – che non è quello che ci occupa- in cui si proceda per i reati di cui agli articoli
51 co. 3bis cod. proc. pen. e 407 comma 2, lett. a) n. 4 cod. proc. pen.

3.

La Corte territoriale ha ritenuto l’eccezione infondata condividendo

l’interpretazione che il tribunale messinese ha dato dell’art. 146bis co. lbis nella
formulazione precedente alla riforma operata con la I. 103/2017 ritenendo di
condividere che la norma, utilizzando il tempo passato, consentiva di disporre la
partecipazione a distanza anche quando l’imputato fosse stato sottoposto in passato al regime penitenziario di cui all’art. 41 bis O P, in quanto oggetto di un giudizio di peculiare pericolosità.
L’assunto non è corretto.
La norma sopra richiamata, prima che venisse sostituita dall’art. 1, comma
77, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 3.08.2017 ed efficacia indicata al
comma 81 del suddetto articolo, prevedeva che: “1-bis. Fuori dai casi previsti dal
comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si
procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui
all’articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice”.
Ebbene, ad avviso del Collegio – che in ciò, pertanto non condivide le doglianze di cui al ricorso- la norma in questione, laddove recitava “fuori dai casi
previsti dal comma 1”, svincolava la previsione anche dal tipo di delitti per i quali
si procede, indicati dal primo comma.
In altri termini, la previsione, ancorava ad una situazione soggettiva di tipo
penitenziario (la sottoposizione allo speciale regime di cui all’art. 41bis 0.P.) la

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all’articolo 41 bis O.P. e non anche nei confronti di chi, in passato, sia stato sot-

possibilità che la partecipazione al processo a proprio carico avvenisse a mezzo
di videoconferenza.
Di tale norma se ne parla in questa sede al passato, in quanto, come veniva
ricordato, la previsione è stata ulteriormente ampliata ai sensi della novella intervenuta con la I. 103/2017, non applicabile al caso che ci occupa riguardando
situazioni precedenti alla sua entrata in vigore.
Appare eloquente, tuttavia, che, con il nuovo co.lter del medesimo art.
146bis il legislatore del 2017 abbia previsto che il giudice possa disporre con de-

indicate nei commi 1 e ibis qualora lo ritenga necessario “ad esclusione del caso
in cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41bis della legge 26 luglio
1975 n. 354”. Permane, dunque, la regola della videoconferenza per chi si trovi
al regime di cui all’art. 41bis dell’O.P. E il legislatore non ha mutato la precedente locuzione: “sono state applicate le misure”.
Tuttavia, ad avviso del Collegio “sono state applicate le misure di cui all’art.
41bis” equivale a dire, nella previsione attuale come in quella previgente, “risultano applicate”. Il riferimento, in altri termini, è ad una situazione in atto e non,
come ritengono i giudici siciliani di primo e secondo grado, anche ad una situazione relativa al passato. Ha ragione, dunque, il ricorrente a ritenere che, diversamente opinando, si produrrebbe un’interpretazione estensiva della norma che
non pare corrispondere alla ratio legis, quasi a creare un “marchio” di pericolosità permanente per tutti coloro cui sia stata applicata, anche in passato, la misura
in questione, anche se poi revocata.

4. La parziale fondatezza della doglianza oggi proposta, tuttavia, non produce conseguenze pratiche ai fini dell’odierno decidere.
La Corte territoriale, infatti, non sbaglia a ritenere che l’eccezione de qua
non fosse più proponibile in quanto l’ordinanza del tribunale, assunta all’udienza
dell 1 8/07/2014, anziché rigettare l’eccezione, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.
Sul punto va rilevato che non vi era nessuna preclusione processuale, per i
giudici del gravame del merito, in termini di devolutum.

Nel momento, infatti, in

cui l’appellante aveva egli stesso proposto al giudice dì appello la questione in
ordine alla legittimità dell’avvenuta partecipazione dell’imputato al processo in
videoconferenza, e alla correttezza della risposta fornita dal giudice di primo
grado sul punto, pare evidente a questa Corte che tornava in discussione sia
l’ambito di applicazione dell’istituto che la sfera di eccepibilità, ed i tempi, di
un’eventuale nullità. E con motivazione che questa Corte regolatrice stavolta ritiene corretta in punto di diritto, la Corte messinese ha rilevato che l’eccezione,
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creto motivato anche su istanza di parte la presenza alle udienze delle persone

sebbene riguardasse l’intervento e l’assistenza dell’imputato a norma della lett.
c) dell’art. 178 cod. proc. pen.,. dava luogo ad una nullità di ordine generale, ma
a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.. E, poiché nella specie
entrambi i difensori dell’imputato erano presenti all’udienza del 13/05/2014, per
la quale era stata disposta la partecipazione a distanza, essi potevano e dovevano sollevarla in quel momento, opponendosi a tale modalità di partecipazione.
A nulla rileva – si legge ancora, condivisibilmente, nella sentenza impugnata- la circostanza che uno degli avvocati non avesse ricevuto la comunicazione

solo scopo di consentire al difensore dell’imputato di scegliere se essere presente, in alternativa, nel luogo in cui ha sede il tribunale, o in quello dove si trova
l’indagato, ma non gli impediva di sollevare eccezioni in ordine alla legittimità del
decreto che disponeva la partecipazione a distanza, di cui in quel momento
prendeva conoscenza. Viceversa, entrambi i difensori, chiedendo soltanto che
venisse sanata la mancata notifica per tempo ad uno di essi, non hanno eccepito
alcunché sulla procedura in atto, chiedendo solo che venisse regolarizzata. E a
nulla neanche serve affermare che si era presenti al solo scopo di sollevare
un’eccezione anziché l’altra, come rileva la Corte territoriale, tanto più nel caso
in esame, in cui entrambi i difensori degli imputati partecipavano attivamente
all’udienza prestando anche il consenso all’acquisizione di atti finalizzata alla rinuncia all’audizione di un teste.
Per la Corte territoriale “è evidente l’intento defatigatorio del difensore, che
riteneva, invece, di dover frazionare le eccezioni in due udienze successive, senza tenere conto della intempestività della seconda”, derivandone che “deve conseguentemente ritenersi che l’eccezione in esame non sia stata tempestivamente
formulata, essendo pertanto inammissibile, non essendo stata articolata all’udienza in cui il difensore apprendeva che era stata disposta la videoconferenza” e
che “la parte va dichiarata decaduta dall’eccezione e che ogni eventuale e non
ritenuta nullità al riguardo deve essere dichiarata sanata”.
Ciò in quanto -diversamente da quanto sostenuto nel ricorso- trova evidente applicazione nel caso che ci occupa il disposto di cui all’art. 182 co. 2, prima
parte, cod. proc. pen., secondo cui: “Quando la parte vi assiste, la nullità di un
atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.”
La diversa opzione ermeneutica proposta dal difensore ricorrente, che postula la frazionabilità dell’eccezione difensiva (alla prima udienza in cui viene disposta la videoconferenza mi dolgo che non sono stato avvisato per tempo, come prevede la legge e, quindi, non sono stato in condizione di scegliere se essere presente in aula o accanto al mio assistito che è collegato dal sito remoto e

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del decreto ai sensi dell’art. 146bis disp. att. cod. proc. pen., perché essa ha il

poi, una volta avvisato ritualmente, lamento che quella modalità di partecipazione al dibattimento non è rituale) si paleserebbe con tutta evidenza -ad avviso di
questa Corte di legittimità- come un’ipotesi di abuso del processo (vedasi in proposito Sez. Un. n. 155 del 29/9/2011 dep. il 2012, Rossi ed altri, Rv. 251496;
conf. Sez. 2, n. 12306 del 15/3/2016, Acciari, Rv. 266772; Sez. 5, n. 51589 del
19/9/2016, W.L. e altro, Rv. 268820).
In un caso analogo a quello che ci occupa (la nullità di cui all’art. 471 cod.
proc. pen., che prevede la pubblicità dell’udienza) la giurisprudenza di questa

di decadenza ex art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell’atto (Sez.
4, n. 12385 del 17/11/1995, Noceo, Rv. 203531; Sez. 1, n. 1495 del
02/12/1998 dep. il 1999, Archinà ed altri, Rv. 212272).

5. Anche il secondo motivo fondato sul mancato riconoscimento all’imputato
del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. è infondato, in quanto sollevato in
appello e già articolatamente e compiutamente confutato dalla sentenza impugnata, che fonda il proprio convincimento non solo sulla perizia dei dott.ri Bruno
e Ruffino ma su tutta una serie di relazioni ed osservazioni mediche dell’imputato
che consentivano di accertare la sua capacità manipolatrice e smentivano le conclusioni del consulente di parte prof. Zoccali e dei periti Malara Libri e Martina alla cui relazione l’impugnata sentenza non concede credito.

e il triblfflale ha dedicato gran parte della sentenza impugnata alla

to della questione, evidenziando che una parte ri-

levante dei consulenti e dei periti che avevano affrontato il caso, a prescindere
dalle conclusioni finali, avevano descritto l’atteggiamento manipolativo del Trovato mantenuto durante i colloqui. In questo senso viene ricordato che il Prof.
Filippo Drago, nel descrivere gli esiti della visita, non poteva fare a meno di rilevare che il paziente cercava di mostrare grossolane turbe della memoria, che,
però, non sussistevano e che aveva avuto un comportamento quasi di tipo manipolativo. Anche nella consulenza di parte del Prof Zoccali, dopo il rilievo che il
Trovato era da tempo ritenuto affetto da schizofrenia di tipo paranoide con ritardo mentale di grado lieve-moderato, si riconosceva l’atteggiamento manipolativo
dello stesso. E il dott. Marguglio, nominato perito dal GIP del Tribunale di Messina aveva confermato che l’imputato “teneva un atteggiamento palesemente manipolativo finalizzato a simulare un disturbo psichico inesistente” e che sebbene
fosse portatore di una malattia psichica, tuttavia, era perfettamente in grado di
adeguarsi alle circostanze e a controllare il proprio comportamento. Il perito concludeva rilevando che il Trovato era portatore di una psicosi di innesto in soggetto epilettico e diabetico, le cui condizioni, però, non apparivano gravi ed erano

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Corte è pervenuta alla medesima conclusione che debba essere eccepita, a pena

certamente compatibili con il regime carcerario, dichiarando allo stesso tempo, di
avere riscontrato nel paziente comportamenti dissimulatori e palesemente manipolativo.
Come si legge nell’articolata e logica motivazione sul punto della sentenza
impugnata, che appare immune dai denunciati vizi di legittimità, solo nelle perizie dei dott.ri Malara e Libri, da una parte, e della dott.ssa Marina Martina,
dall’altra, non era rilevato il comportamento manipolativo del Trovato e giungevano: i primi a giudicarlo addirittura incapace di partecipare coscientemente al

gli aveva riconosciuto una schizofrenia paranoide cronica e crisi comiziali, che le
sue condizioni di salute erano incompatibili con la detenzione in carcere.
Ebbene, per i giudici del gravame del merito evidentemente questi professionisti non avevano tenuto in adeguato conto il diario clinico redatto nel 1984
nell’Ospedale Psichiatrico di Montelupo Fiorentino, dove nessuna descrizione di
una stato psicopatologico era fatta, mentre erano solo registrate “crisi di agitazione motoria”.
Di tali precedenti osservazioni, invece, si legge ancora nella sentenza impugnata, tenevano conto i periti Bruno e Raffino, escludevano la sussistenza dei
sintomi caratteristici del disturbo istrionico della personalità, della schizofrenia e
del disturbo delirante. Infatti, oltre agli esiti dei test a cui era stato sottoposto,
era evidenziato che non era possibile l’insorgere della schizofrenia in soggetto ultra quarantenne in assenza di sintomatologia pregressa. Allo stesso modo, durante il periodo di osservazione presso la Casa Circondariale di Livorno, era osservata una drastica riduzione delle anomalie del comportamento rispetto agli
episodi di agitazione psicomotoria registrati in concomitanza degli impegni processuali del detenuto durante il periodo di detenzione Presso la Casa Circondariale di Messina, I Proff. Bruno e Raffino concludevano sollevando dubbi sulla reale
natura epilettica delle “crisi” registrate, che apparivano essere, piuttosto, episodi
di natura isterica.
La logica conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è stata che già la
sola lettura di queste emergenza processuali lascia comprendere che il Trovato,
sebbene affetto da un ritardo mentale lieve e da una generale povertà cognitiva,
abbia avuto la capacità di simulare, nel corso delle visite peritali alle quali negli
anni è stato sottoposto, disturbi psichici ben più gravi, sebbene, poi, in occasione
della sottoposizione ad osservazione psichiatriche prolungate nel tempo presso le
Case Circondariali e gli Ospedali Psichiatrici si sia assistito a una drastica riduzione delle sintomatologie in precedenza rilevate. La gran parte dei periti e del consulenti anche di parte, non potevano fare a meno di registrare il suo comportamento manipolativo e per i giudici del gravame del merito meraviglia solo che,
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giudizio per la “psicosi d’innesto”, da cui sarebbe stato affetto e la seconda, che

per esempio, il consulente di parte Prof. Zoccali, sia giunto del tutto apoditticamente ad affermare che proprio la manifesta manipolazione sarebbe stata sintomo di incapacità. Eppure, sebbene manifesta fosse la manipolazione, i periti
Malara-Libri e Marina Martina, cadevano in pieno in quella trappola finalizzata a
simulare disturbi psichici inesistenti.
A fronte di queste valutazioni, per i giudici di appello non si rinviene una sola ragione per dare credito alle perizie di questi ultimi tre, considerato che tali
professionisti non erano stati in grado di rilevare quell’atteggiamento simulatorio

sebbene, poi del tutto inaspettatamente, concludesse affermando che si trattava
del sintomo dell’incapacità dell’imputato. Sono state pertanto pienamente condivise le conclusioni cui erano giunti i periti, dottori Bruno e Raffino, ché riscontravano nell’atteggiamento del Trovato gli elementi tipici della simulazione. I periti,
quindi, avevano correttamente ritenuto, facendo uso della miglior scienza ed
esperienza, che lo stesso imputato aveva “messo in piedi una finzione indispensabile al soggetto per evitare una ferita narcisistica irrecuperabile e un crollo esistenziale” e avevano escluso che vi fosse una significativa compromissione della
capacità di intendere e volere e che il disturbo fittizio manifestato ne avesse alterato la capacità di partecipare coscientemente al processo a suo carico.
Come si vede, dunque, la Corte territoriale, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non si limita a fare proprie le conclusioni dei due periti cui, in
ultimo, aveva affidato l’incarico di verificare la capacità del Trovato di partecipare
coscientemente al processo, ma dà conto articolatamente e compiutamente di
tutta la storia clinica del detenuto, giungendo a convalidare la conclusione del
giudice di primo grado in ordine alla non concedibilità della diminuente di cui
all’art. 89 cod. pen.
La pronuncia, in altri termini, si colloca nell’alveo del costante dictum di
questa Corte circa i rapporti tra cognizione del giudice ed apporto del sapere
scientifico di cui alla sentenza Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv.
248944; conf.. Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, Minichini, Rv. 267567; Sez. 4, n.
55005 del 10/11/2017 , Pesenti ed altri, Rv. 271718). E, in proposito, va ricordato che la ricordata sentenza Cozzini specifica ulteriormente quale sia il compito
del giudice di legittimità rispetto al giudice di merito: “Questa Corte di legittimità, d’altra parte, come pure si è tentato di chiarire, è chiamata ad esprimere solo
un giudizio di razionalità, di logicità dell’argomentazione esplicativa. È dunque
errato affermare che essa abbia ritenuto o escluso l’esistenza di tale fenomeno.
In realtà la Corte ha solo riconosciuto l’assenza di vizi logici del ragionamento
causale articolato sulla base della legge scientifica (ritenuta fondata dai giudici di
merito) afferente aflabbreviazione della latenza nel caso di esposizione protrat-

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che anche il consulente di parte non aveva potuto fare a meno di denunciare,

fa” (ivi, par. 15). E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di
legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011, PC nel proc. a carico di
Di Palma ed altri, non mass.; Sez. 4, n. 55005 del 10/11/2017 , Pesenti ed altri,
Rv. 2717183) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene
proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle
informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.

deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia
stata razionale e logica. Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la
maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di
merito, in quanto quest’ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento
e dell’insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la
possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio
e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta
operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere
e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
Ove una simile valutazione, come nel caso che ci occupa, sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è perciò inibito a questo giudice di
legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di
un accertamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i
limiti del vizio motivazionale

6. Infondato è anche il motivo in premessa illustrato sub c.
Sulla richiesta di applicazione della continuazione, la sentenza impugnata
motiva rilevando anche se in entrambi i casi le modalità delle condotte sono simili riguardando ipotesi di illecita detenzione di sostanza all’interno di appartamenti intestati allo stesso soggetto, ma è da escludersi l’appartenenza della droga alla stessa partita trattandosi di materiale facilmente deperibile che non è ipotizzabile sia stato conservato per due anni.
La Corte territoriale, in assenza di elementi critici nuovi introdotti con il
gravame nel merito, aderisce alla motivazione sul punto del giudice di primo
grado che aveva evidenziato come non fosse dimostrata con certezza la circostanza che il Trovato avesse posto in essere, sulla scorta di un unico disegno
criminoso, predeterminato già nella fase iniziale, i delitti oggi contestati e la diversa condotta delittuosa posta in essere nell’anno 2009 e giudicata con senten-

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Questa Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non

za del tribunale di Messina datata 11 gennaio 2012, irrevocabile in data 31 ottobre 2013.
Corretto è il rilievo del giudice di primo grado secondo cui l’unicità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cod. pen. ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo necessario che i diversi reati siano Unificati dalla presenza di
un elemento finalistico, ossia dalla unicità dello scopo che l’agente si è prefissato
fin dall’iniziò della sua attività.
Ebbene, secondo la logica e congrua motivazione offerta già dal tribunale

sono maturate le condotte criminose in ordine alle quali il Trovato ha riportato
condanna definitiva e viene oggi giudicato, non può ritenersi unitario. Ciò, come
detto, ma non solo, in quanto le condotte indicate, benché entrambe riferite a
episodi di illecita detenzione di sostanza stupefacente all’interno di appartamenti
intestati a soggetti terzi ma nella disponibilità del Trovato, si riferiscono ad episodi criminosi commessi a notevole distanza di tempo tra di loro (circa due anni,
atteso che nel presente procedimento si contestano condotte accertate in data
16 agosto 2007 mentre la sentenza divenuta irrevocabile in atti attiene a condotte del 12 maggio 2009) derivandone che è da escludere che la sostanza stupefacente rinvenuta nelle due circostanze provenisse dalla medesima partita di droga, trattandosi di materiale che non può essere conservato per oltre due anni
senza subire deterioramenti. Logica, infatti, appare la deduzione del giudice di
prime cure secondo cui deve ritenersi che, solo dopo l’arresto per cui è oggi processo, e in forza di nuova e successiva determinazione criminosa, anche maturata a seguito del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria, l’odierno ricorrente si
sia determinato a ricorrere alla abitazione sita in viale S. Maino di proprietà di
Cutispoto Maurizio, come luogo di custodia del proprio materiale illecito. Peraltro,
viene anche ricordato che lo stesso teste Anzalone ha riferito che le indagini patrimoniali eseguite sulla persona del Trovato Antonino e dei suoi fratelli, che
hanno poi condotto alla emissione di un provvedimento di sequestro di beni da
parte del tribunale di Messina sezione Misure di prevenzione (di cui ai provvedimenti del 26 aprile 2010 e 21 giugno 2010 acquisiti in atti), non sono scaturite
direttamente e immediatamente dall’arresto in flagranza per cui oggi si procede.
Dal suo canto, con argomentazione del tutto logica, la Corte territoriale,
confutando argomentatamente le doglianze proposte sul punto, rileva che Ti Trovato, rimesso, in libertà dopo un anno dall’arresto eseguito nel mese di agosto
del 2007, non avrebbe avuto ragione di conservare per un altro anno una partita
di droga a rischio di deterioramento, tanto più se trattavasi della stessa partita
che conservava già da un anno. Una simile condotta, peraltro, sarebbe del tutto
incompatibile con la carriera criminale dell’imputato, particolarmente attivo nel
15

messinese, nella concreta fattispecie in esame, il contesto logico temporale in cui

traffico di stupefacenti. Logico, invece, è l’aver ritenuto essere pressoché certo
che, una volta rimesso in libertà, l’odierno ricorrente abbia iniziato nuovamente a
trafficare in stupefacenti e che la droga sequestrata nel 2009 sia stata acquistata
poco prima del suo sequestro, considerata la frenetica attività di cui dava dimostrazione e l’ingentissima quantità di denaro sequestrata in quell’occasione, frutto, evidentemente, dì un particolare impegno nel commercio di stupefacenti.
Trattasi condivisibilmente -secondo quanto si legge nella sentenza impugnata- di
episodi collegati tra di loro non già dalla medesimezza del disegno criminoso,

spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di
bisogni e di necessità di ordine contingente, e dalla sua la tendenza a porre in
essere reati della stessa specie o indole, che escludono la possibilità di ravvisare
la prospettata medesimezza del disegno criminoso quale collante tra i due episodi.
L’affermazione, pertanto, operata da entrambi i giudici di merito secondo
cui non è stata acquisita la prova certa che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute dal Trovato, in esecuzione di un unico programma criminoso
predeterminato nei suoi elementi essenziali, fin dal 2007 appare collocarsi correttamente, in punto di diritto, nel solco della giurisprudenza secondo cui l’unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua
configurabilità, non può identificarsi, come pare sottendere la tesi proposta
nell’odierno ricorso, con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati
sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro,
ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a
porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire
parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall’inizio nelle
sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si
aggiungerà l’elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Anche perché,
ritenendo la tesi opposta si attuerebbe uno sconto premiale a colui che delinque
un numero maggiore di volte. Da sempre, in altri termini, questa Corte di legittimità ha affermato che non rileva, ai fini della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena
prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione “ah origine” di una serie ben individuata di illeciti,
già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali e come tale progetto
criminale non potesse, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o
analogia dei titoli di reato commessi. Ed ancora, come tale progetto debba essere positivamente rigorosamente provato non giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la
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quanto, piuttosto, dalla sua generale inclinazione a commettere reati sotto la

medesimezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva (cfr. Sez. 1 n. 9876 dell’1.2.2007, Sez. 1 del 12.5.2005
Del Mastro e Sez. 1 del 10.2.2005 Raccuglia). L’unicità del disegno criminoso
presuppone, in altri termini, l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni
della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la
prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 dep. il

7. Infondate si palesano anche le doglianze proposte in punto di ritenuta
sussistenza della contestata recidiva.
La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto
congrua di avere valutato il curriculum criminale dell’odierno ricorrente, la cui
personalità è quella di un soggetto la cui capacità a delinquere è testimoniata dal
suo certificato del casellario giudiziale, che lo vede condannato per fatti gravissimi, tra cui un omicidio, e altri episodi di traffico di stupefacenti.
I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta
verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore
capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i
denunciati profili di censura, anche in relazione all’applicazione dell’aumento
nella stessa percentuale già determinata dal tribunale in primo grado, a fronte
peraltro di una richiesta di esclusione della stessa che, in quella sede come in
questa, era stata articolata genericamente con il quinto motivo d’impugnazione e
fondata sull’apodittica affermazione della sua eccessività.
Va ricordato, in proposito, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire
adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità
della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a
delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185
del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro,
Rv. 265684).

8. Infondato, in ultimo, è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena.
La Corte territoriale fatta applicazione dei parametri di cui agli artt. 133 e
133bis cod. pen., ritiene di rideterminare la pena in anni tredici e mesi sei di re-

17

2009, Di Maria, Rv. 243632).

clusione ed C 40.000,00 di multa, così calcolata: pena base anni 9 di reclusione e
C 26.667,00 di multa, aumentata della metà per la recidiva fino alla pena finale.
Di fronte ad un quantitativo di oltre due chili di cocaina e di oltre 300 grammi di eroina, pertanto, riducendo quella irrogata in primo grado, il giudice di appello è partito da una pena base non molto lontana dal minimo edittale di cui
all’art. 73 Dpr. 309/90.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità
ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il mas-

cabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare,
come nel caso che ci occupa, criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali
sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, Taurasi e altro, Rv.
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti
per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

9. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il Co igliere est sore

Il Presidente

simo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insinda-

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