Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22038 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22038 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BECHINI DANIELE nato il 04/08/1979 a PESCIA

avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
nessun difensore e’ presente.

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 3 luglio 2017, confermava la
sentenza del Tribunale di Pistoia dell’8 settembre 2016, con la quale Bechini Daniele
veniva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda
per il reato p. e p. dall’art. 186, c. 7, cod.strad. perché rifiutava di sottoporsi agli
accertamenti qualitativi non invasivi tramite etilometro sebbene richiesti dagli
ufficiali ed agenti di P.G., che avevano ragione di ritenere che stesse guidando

assolto ex art. 530, cpv. cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste dal reato di cui
all’art. 187, c. 8, cod.strad. Veniva ordinata la sospensione della patente di guida
per la durata di mesi sei.
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione.
3. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. c), cod.proc.pen.,
violazione degli artt. 159, 178 e 179 cod.proc.pen., in relazione alla nullità assoluta
del decreto di irreperibilità dell’imputato emesso dalla Corte d’Appello di Firenze in
data 5 giugno 2017. La nullità di tale decreto comporta la nullità di ogni atto
successivo, ivi compresa la sentenza di appello.
3.1. In sede di udienza d’appello il difensore eccepiva vanamente la nullità del
decreto di irreperibilità dell’imputato, non essendosi provveduto alla ricerca di
quest’ultimo, secondo il disposto dell’art. 159 cod.proc.pen., nel luogo di nascita, né
in quello dell’ultima dimora, né in quello dove abitualmente esercita l’attività
lavorativa, ma solamente presso l’ultima e la penultima residenza e tramite l’utenza
telefonica, come emerge dal verbale di vane ricerche. Ne consegue che, non
essendo stato effettuato il rigoroso accertamento dell’impossibilità di rintracciare
l’imputato imposto dalla legge, il decreto di irreperibilità deve considerarsi
irrimediabilmente nullo, dovendosi, le ricerche in questione, effettuarsi
cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall’art. 159
cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è manifestamente infondato e tanto permette a questa Corte,
secondo costante giurisprudenza, di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 129 e 609 c. 2, cod.proc.pen. (Sez.
Un., 12602 del 17 dicembre 2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. Un., n. 23428 del 22
marzo 2005, Bracale, Rv. 231164). Il reato risulta infatti commesso il 20 ottobre
2012, e non sono intervenute cause sospensive del termine.

1

l’autoveicolo targato EL077PR in stato di ebbrezza alcolica. L’imputato veniva invece

2. Costituisce ius receptum il principio per cui, ai fini dell’emissione del decreto di
irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o
parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 15674
del 2 marzo 2016, Drago, Rv. 266442), derivando, diversamente, la nullità assoluta
del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla
citazione dell’imputato (Sez. 5, n. 44374 del 20 giugno 2014, Iaccarino ed altro, Rv.

2.1. Ciò chiarito, nel caso odierno la Corte d’Appello motivava l’emissione del
decreto ritenendo che l’imputato fosse stato ricercato sia nel luogo di residenza che
in quello dove aveva sede la ditta del padre presso la quale egli lavorava, ma che le
ricerche avevano in ogni caso dato esito negativo. La motivazione dunque nulla dice
su eventuali ricerche presso gli altri luoghi indicati dall’art. 159 cod.proc.pen. (in
particolare quello di nascita e quello di dimora), e dal verbale di vane ricerche del
31 maggio 2017 (allegato, ai fini dell’autosufficienza, al ricorso odierno) emerge
ictu ocull che il prevenuto non era stato cercato né presso il luogo di nascita né

presso quello di lavoro.
3. Tanto premesso, in conformità all’insegnamento ripetutamente

impartito da

questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice
di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel
solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non
attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la
relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009,
Tettamanti, Rv. 244274). Il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma
dell’art. 129 c.p.p., presuppone infatti la manifestazione di una verità processuale così
chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in
qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
3.1.Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di
pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di
diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza
2

262112; Sez. 3, n. 9244 del 21 gennaio 2010, Teranaj ed altro, Rv. 246234).

necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso
contestato, e cid) nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di
colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando
l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il
compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n.
26008/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in

delle sentenze di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle
previsioni di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p.
4.Quanto all’eccezione di nullità per asserita violazione del diritto di difesa, si
osserva che nel giudizio di cassazione qualora il reato sia già prescritto non è
rilevabile una nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al
giudice di merito risulta incompatibile con il principio della immediata applicabilità
della causa estintiva (Sez.2, 23.1.2014 n.3221, Rv.258817 e Sez.5, 9.12.2014
n.51135, Rv 261919): dunque, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva del
reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la
prevalenza della prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non
presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito,
prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione
del relativo giudizio (Sez.3, 19.1.2011 n.1550, Rv 249428), ipotesi che nella specie
non si ravvisa.
5.Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per essere il reato contestato all’imputato estinto per
prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018

Depositata in Cane ileria

cui questa Corte – anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni

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