Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22037 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22037 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAKHZOUNI KAMAL N. IL 30/06/1976
avverso la sentenza n. 2875/2011 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 29951 / 2013

L’imputato Kamel Maakhzouni impugna per cassazione, mediante il difensore, la
sentenza del g.i.p. del Tribunale di Perugia, con la quale -su sua richiesta, assentita dal
p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessagli l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5
L.S., la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa per il delitto
di detenzione e vendita illecite continuate di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per addotta
non corretta qualificazione giuridica del fatto e comunque per mancata verifica di cause
eventuali di non punibilità valutabili in favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
I delineati motivi di ricorso sono indeducibili e manifestamente infondati, dal
momento che il giudice di merito ha idoneamente motivato l’apprezzamento delle
emergenze fattuali e circostanziali del reato, valutando inequivoca la condotta criminosa
dell’imputato e congrua la pena concordata dallo stesso con il p.m. Né il ricorso, del
resto, precisa quali siano gli elementi in virtù dei quali il giudice non avrebbe dovuto
accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini definiti dalla stessa volontà
dell’imputato in rapporto alla vagliata corretta qualificazione del fatto reato ascrittogli.
Rilevato, per inciso, che la sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136
Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le
norme della L. 49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così
ripristinando il previgente regime sanzionatorio, non influisce sulla odierna
regiudicanda. Al ricorrente, infatti, è stata applicata una pena ex art. 73 co. 5 L.S. i cui
termini edittali sono perfettamente uguali sia nel testo vigente (caducato dal giudice
delle leggi), che nel testo preesistente (ripristinato dalla sentenza costituzionale).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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