Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22036 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22036 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGENTO LUCIA N. IL 15/01/1974
avverso la sentenza n. 1545/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29947/2013

Con la decisione di cui in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha confermato in punto di
responsabilità la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha dichiarato l’imputata Lucia Argento
colpevole del reato di concorso in detenzione e vendita illecite continuate di sostanze stupefacenti
del tipo eroina, hashish e marijuana, mitigando la pena inflitta che, con la già riconosciuta
attenuante del fatto lieve stimata prevalente sulla recidiva reiterata specifica, ha ridotto ad un
anno di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, deducendo
violazione di legge e mancanza o illogicità di motivazione in rapporto al concorso dell’imputata
nell’attività di spaccio attuata dal convivente coimputato, alla mancata effettuazione dell’invocata
(art. 507 c.p.p.) perizia chimica sullo stupefacente caduto in sequestro e -in subordineall’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per genericità (id est aspecificità: il ricorso riproduce gli stessi
rilievi espressi con l’appello contro la prima sentenza, pur diffusamente vagliati dalla Corte
territoriale e dalla stessa disattesi con lineari argomenti logici e giuridici in tema di concorso di
persone nel reato ex art. 110 c.p. Ineccepibili e conformi alla giurisprudenza di legittimità sono i
rilievi della Corte territoriale sulla non necessità di un accertamento chimico a fronte delle
univoche emergenze processuali sulla plurima natura stupefacente delle sostanze commerciate dai
due imputati (ex multis, da ultimo: Sez. 3, 21.6.2012 n. 28556, Cianicoli, rv. 253149). L’avvenuta
congrua riduzione (in misura della metà) della pena inflitta dalla Corte all’imputata costituisce
implicita assorbente motivazione del correlato formale diniego delle attenuanti generiche.
Ininfluente nel caso di specie è la sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136
Cost. e 30 L. 87/1953) con cui il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionali le norme della L.
49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente
regime sanzionatorio. Alla ricorrente, infatti, è stata applicata una pena ex art. 73 co. 5 L.S. i cui
termini edittali sono perfettamente uguali sia nel testo vigente (caducato dal giudice delle leggi),
che nel testo preesistente (ripristinato dalla sentenza della Corte Costituzionale). Pena, per di più,
determinata senza applicare aumenti per il concorso formale delle fattispecie relative a sostanze
droganti di diversa tipologia, quale discendente dalla riesumata previgente disciplina. La genetica
inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude
la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, limitatamente alle droghe
“leggere” (per altro non scindibili in imputazione) maturata in data anteriore alla pronuncia nel
giudizio di appello ovvero ad essa sopravvenuta (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv.
217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839,
Imperato, rv. 244999).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in euro 1.000 (mille).
P • Q•

M•

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014
Il consiglier est nsore

sidente

In>

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA