Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22035 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22035 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIUMARELLA ANDREA nato il 13/05/1949 a CASTEL SAN GIORGIO

avverso la sentenza del 15/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
Per Fiumarella e’ presente l’avv. Malinconico Gennaro del foro di Napoli che
chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 15 ottobre 2015, in riforma della
sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2012, dichiarava non
doversi procedere nei confronti dell’imputato Fiumarella Andrea e di altri per essere
il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
2. Fiumarella Andrea veniva originariamente imputato, insieme ad altri, per il reato

cooperazione colposa con altri, cagionava il crollo della scuola media statale
“Cardinale Maglione”, sita in Casoria, in data 12 aprile 2005, in qualità di
progettista e direttore dei lavori presso la predetta scuola, avendo omesso di
verificare che il progetto dei tegoli, impiegati nella struttura di copertura
dell’auditorium della scuola, effettuato dal coimputato Narciso (progettista), era
errato per una forte sottostima dei carichi di progetto e per un’evidente
insufficienza dei trefoli di precompressione, nonché avendo violato gli artt. 4 e 9
della legge n. 1086/1971, nonché altre disposizioni specifiche sull’edilizia scolastica,
non avendo previsto almeno un vincolo, tra tegoli e travi di appoggio, in grado di
trasmettere le forze orizzontali, e non avendo progettato i solai con il grado di
rigidezza tale da evitare inconvenienti di qualsiasi genere, quali deformazioni delle
strutture, distacchi da altri elementi della costruzione, fessurazione dei pavimenti e
così via, nonché infine avendo violato le disposizioni specifiche sulle costruzioni in
zone sismiche, non avendo previsto dispositivi di limitazione dell’ampiezza .dello
spostamento in corrispondenza degli appoggi scorrevoli.
3.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione.
4.

Con unico motivo di ricorso, il prevenuto lamenta violazione dell’art. 129

cod.proc.pen. per non avere la Corte di merito rilevato dagli atti la prova evidente
dell’assoluzione piena, da preferirsi rispetto alla declaratoria di prescrizione.
4.1. A differenza di quanto ritenuto da entrambi i giudici di merito, infatti, il
Fiumarella, quale direttore dei lavori, non aveva l’obbligo giuridico di controllare i
calcoli effettuati sui tegoli prefabbricati, competenza specifica di altri soggetti.
Quanto alla scorretta posa in opera dei tegoli, si ritiene che la mancanza dei fermi
sismici sia stata ininfluente rispetto al collasso dei tegoli medesimi, che infatti sono
andati incontro a scivolamento e non a traslazione orizzontale, solo movimento che
i fermi avrebbero impedito. Quanto alle strutture prefabbricate, si ritiene che
nessuno obbligo venga posto dalla legge in capo al progettista/direttore dei lavori,
essendo esse realizzate da altri tecnici altamente specializzati. Infine, sarebbero

1

p. e p. dall’art. 449 cod.pen. in relazione all’art. 434 cod.pen. perché, in

state più che sufficienti allo smaltimento dell’acqua piovana le due pluviali
progettate dall’imputato, essendo del tutto conformi ai calcoli che di prassi vengono
svolti in questi casi in materia edilizia, a differenza di quanto affermato dai giudici di
merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del
giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si
riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto,
ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo
incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia
assimilabile più al compimento di una “constatazione”, che a un atto di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento
o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv.
244274).
2.1. Invero il concetto di “evidenza”, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e
obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in
qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463 del 8 aprile 2004,
Delehaye, Rv. 229275).
2.2. Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di
pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di •
diritto secondo cui “positivamente” deve emergere dagli atti processuali, senza
necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso
contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di
colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando
l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il
compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n.
10284 del 22 gennaio 2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24
settembre 2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 4, n. 23680 del 7 maggio 2013, Rizzo
ed altro, Rv. 256202).
3. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte,
anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di
merito, non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui
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2. Occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da

al secondo comma dell’art. 129 cod.proc.pen., conformemente a quanto ritenuto
dalla Corte territoriale. L’analisi della posizione di garanzia del Fiumarella, del nesso
causale fra le omissioni contestate e l’evento e la ricognizione puntuale dei
parametri di colpa specifica non sono certo accertamenti rapidamente effettuabili,
né emerge, sotto questi profili, alcuna evidenza di estraneità ai fatti. E’ pacifico,
infatti, che il ricorrente rivestiva il ruolo di progettista nonché di direttore dei lavori
dell’opera in corso di costruzione. Come peraltro dedotto nel ricorso, ai sensi

progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate: tanto basta a
ritenere come non sia certo evidente l’esclusione della responsabilità con
riferimento alla tipologia delle opere, posto che, secondo la prospettazione
difensiva, non rientrerebbero nella previsione i corpi prefabbricati. Ancora, sempre
a mente del citato art. 3 della L.1086/1971, al direttore dei lavori compete la
responsabilità “della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle
prescrizioni del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”. In proposito, nel ricorso è
sviluppato un complesso ragionamento che mira a dimostrare come il Fiunnarella
non avesse alcun obbligo di controllo dei calcoli di staticità e di corretta
realizzazione del manufatto: tanto è sufficiente ad escludere la possibilità di
“constatare” l’esclusione della penale responsabilità dell’imputato. Come detto, si è
di fronte alla necessità di svolgere un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze, di per sé bastevole ad escludere l’evidenza.
4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il Consigliere estensore

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Il Presidente
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dell’art. 3 della L.1086/ 1971, il progettista ha la responsabilità diretta della

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