Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22033 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22033 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVARA SEBASTIANO N. IL 12/02/1962
avverso la sentenza n. 587/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

NOVARA Sebastiano ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e sostiene che avrebbe dovuto essére assolto sia perché le
piante coltivate non avevano ancora effetto stupefacente sia perché il prodotto della

§2.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, perché la sen-

tenza impugnata, attenendosi all’insegnamento di questa Corte suprema, ha correttamente osservato che qualsiasi coltivazione di piante da cui possano estrarsi sostanze
stupefacenti integra il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, a nulla rilevando
la destinazione del prodotto a uso personale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

coltivazione era destinato a uso esclusivamente personale.

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