Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22033 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22033 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILITELLO ANTONINO ALESSIO nato il 14/04/1994 a PALERMO

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore avv. Luciano Termini del Foro di Palermo che ha insistito nei
motivi e ha chiesto raccoglimento del ricorso.

i

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, MILITELLO ANTONINO ALESSIO, con sentenza del 26/5/2017, confermava la sentenza emessa, in data 21/4/2015, appellata dall’imputato con cui
il G.M. del Tribunale di Palermo, lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui
all’art. 589 comma 2 cod. pen. perché cagionava, per colpa consistita in negligenza e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di Alfano Andrea. In particolare perché, trovandosi alla guida del motoveicolo

rezione di marcia Palermo, distraendosi dalla guida, manteneva una condotta di
guida non improntata a regole di prudenza, perizia e diligenza, ciò in quanto, invece di rallentare dinanzi al pedone in fase di attraversamento sulle strisce pedonali regolarmente segnalate, continuava spedito nella sua marcia investendo
ALFANO Andrea e travolgendolo col suo veicolo, con ciò provocando allo stesso
gravi lesioni dalle quali ne derivava la morte dell’ALFANO; in Bagheria in data
22/4/2012. L’imputato veniva condannato, concesse le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con sospensione della pena.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Militello Antonio Alessio, deducendo i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Violazione di cui all’art. 606, comma I, lett. e) in riferimento agli artt. 192
e 530 cod. proc. pen. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante
dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Travisamento
del fatto.
Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, che sarebbe stata
pronunciata in palese violazione delle norme in tema di valutazione della prova,
e rileva che le risultanze dell’istruttoria dibattimentale evidenziavano una dinamica dei fatti del tutto diversa rispetto a quanto rappresentato nell’impugnata
sentenza. Ricostruisce, quindi, gli accadimenti di cui all’imputazione, lamentando
che la Corte territoriale, senza nulla rilevare sulla contraddittoria deposizione
della moglie della vittima, si sarebbe limitata a ritenere l’assoluta attendibilità
delle sue dichiarazioni sull’unico presupposto che la stessa non si fosse costituita
parte civile. Tale interpretazione sarebbe, però, erronea, anche perché la Cambria, non costituitasi parte civile nel giudizio penale, ha instaurato un autonomo
giudizio civile per il risarcimento del danno.
Si evidenzia in ricorso che la deposizione della moglie della vittima si porrebbe in contrasto con la ricostruzione logica della dinamica del sinistro. Dallo

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targato BY13307, con il quale percorreva il viale Europa, sito in Bagheria con di-

schizzo planimetrico allegato alla c.n.r., risulterebbe, infatti, chiaro che l’Alfano
effettuava l’attraversamento della strada, passando attraverso due vetture parcheggiate e al di fuori delle strisce pedonali.
Il ricorrente riporta, poi, le dichiarazioni rese dal teste Castiglione evidenziando che le stesse, non solo coincidono con la ricostruzione offerta
dall’imputato, ma sono confermate anche da quelle rese dagli altri testi.
Rileva che la circostanza dichiarata dai Carabinieri intervenuti, che il corpo è
stato rinvenuto sulle strisce pedonali, non farebbe altro che confermare il fatto

velocità del mezzo era sostenuta e non vi era stata alcuna frenata dello stesso.
La dichiarazione di inattendibilità delle dichiarazioni del Castiglione sarebbe
priva di qualsiasi concreta motivazione, limitandosi, il provvedimento impugnato,
a stabilire che le sue dichiarazioni sarebbero chiaramente tese a scagionare
l’imputato dalle responsabilità.
Nel ricorso viene poi evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni della Cambria e quelle del Castiglione e del Di Maio, delle cui dichiarazioni e del motivo per
cui non sono state ritenute utili, non vi sarebbe straccia nell’impugnata sentenza.
Il Di Maio, in particolare, dichiarava che allorquando intervenivano i militari
sul luogo dell’incidente risultava impossibile, agli stessi, l’individuazione del punto di impatto. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che a differenza di quanto ricostruito in sentenza, in relazione alla presenza di auto parcheggiate ai margini della
strada, la stessa è confermata sia dal Castiglione che dai militari intervenuti per
svolgere i rilievi.
Il Militello riporta, poi, le dichiarazioni del teste Maramaldo evidenziandone,
a suo avviso, la contraddittorietà intrinseca con le circostanze fattuali del sinistro
e con le dichiarazioni rese dagli altri testi e dalla Cambria
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato, secondo la tesi del ricorrente,
in quanto, dalla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali, risulterebbe smentita la pretesa piena coincidenza tra le dichiarazioni dei testi Cambria
e Maramaldo e i rilievi tecnici effettuati dai carabinieri. In particolare si evidenzia
come la dichiarazione resa sulla velocità “forte” del veicolo condotto dall’Alfano,
è smentita sia dai militari intervenuti che dichiarano come non sia stato possibile
accertarla che dal Castiglione.
Poco credibile apparirebbe anche la ricostruzione del presunto incontro casuale tra la Cambria e il Maramaldo, dopo tre mesi dall’evento, allo scopo di avvalorare la credibilità e genuinità del teste, che non solo si contraddice sulla ricostruzione dell’evento, ma confonde anche le caratteristiche del mezzo condotto
dall’imputato.

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che l’impatto è avvenuto al di fuori delle strisce, tanto più se effettivamente la

L’unica causa del sinistro -prosegue il ricorso- sarebbe costituita dalla condotta del pedone, con conseguente assoluzione dell’imputato per assenza dell’elemento psicologico, o, in ogni caso, la responsabilità dello stesso imputato non
potrebbe ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio a causa delle contrastanti deposizioni sulla condotta del pedone e sui tentativi posti in essere
dall’imputato al fine di evitare l’impatto.
b. Violazione di cui all’art. 606, comma I, lett b) in riferimento agli artt. 507
cod. proc. pen. e 192 cod. pen. Violazione delle norme relative alla formazione e

Il ricorrente rileva che l’escussione dei testi Maramaldo e Piazza era del tutto
inammissibile, perché l’ordinanza di ammissione degli stessi ex art. 507 cod.
proc. pen. veniva pronunciata in violazione della normativa sulla formazione della prova. Ciò in quanto i testi conosciuti ed escussi in fase di indagini preliminari
avrebbero dovuto essere presentati dalla parte che ne aveva interesse. Invece, il
rappresentante della Pubblica Accusa riteneva che i testi non conducessero alla
dimostrazione dell’assunto accusatorio e non dovessero essere sentiti. Il teste
Maramaldo, peraltro, non era mai stato citato né menzionato, in quanto la Cambria aveva fatto riferimento ad un tale Ramaldo, e lo stesso veniva condotto a
braccia, dal difensore della parte civile, all’udienza di escussione, sollevando più
di un ragionevole dubbio sulla sua genuinità.
c. Violazione di cui all’art. 606, comma I, lett. d) cod. proc. pen. Mancata
assunzione di una prova decisiva richiesta dall’imputato.
Il ricorrente lamenta che la corte di appello avrebbe disatteso le legittime richieste istruttorie formulate con l’atto di appello e assolutamente giustificate dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale che evidenziavano la contraddittorietà
della ricostruzione operata da alcuni testi sul medesimo fatto. Si era chiesto che
venisse disposto confronto ex art. 211 cod. proc. pen. tra i testi Cambria e Castiglione, Cambria e Maramaldo e, soprattutto, tra Maramaldo e Castiglione. Tale
richiesta veniva, però, disattesa con apparente e illogica motivazione, in quanto
le dichiarazioni del teste Maramaldo erano sconfessate da quelle della teste
Cambria e/o da quelle dei testi Castiglione, Di Maio, Matterelli e Treviso.
Anche la ricostruzione offerta dalla teste Cannbria, secondo il ricorrente, non
appariva coincidente con le dichiarazioni dei testi Matterelli, Di Maio e Castiglione. Pertanto il confronto richiesto avrebbe consentito di dirimere punti cruciali
della vicenda e circostanze che, ad oggi, sono rimaste prive di riscontro anche
probatorio. Infine, conclude il Militello, non vi sarebbe la prova oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell’imputato, né vi sarebbe stata violazione
delle norme del codice della strada, tanto che nessuna contestazione è stata
emessa in tal senso, anche in via amministrativa.
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all’ammissibilità della prova.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenziale provvidenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il
proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a ripro-

esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla
inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2,
n. 29108 de/ 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del
15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n.
34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E
ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile
il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di
merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico
o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv.
260608).

3.

Come si avrà modo di meglio specificare nelle pagine che seguono, so-

stanzialmente vengono riproposti i motivi di appello tesi ad ottenere una rivalutazione della dinamica dei fatti preclusa in questa sede.

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durre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente

La sentenza impugnata appare adeguatamente e logicamente motivata ed
offre una ricostruzione degli eventi estremamente precisa. Correttamente è stata
ritenuta la responsabilità del Militello, fondata sulla ricostruzione della dinamica
dell’incidente ed, in ogni caso, come correttamente evidenziato dai giudici di appello la stessa responsabilità non sarebbe stata esclusa nemmeno da un eventuale comportamento imprudente della vittima come l’attraversamento eseguito
al di fuori delle strisce o passando tra le auto parcheggiate.
Pertanto la tesi difensiva appare, oltre che poco credibile, anche inefficace ai

E’ il caso di sottolineare che se effettivamente la versione dell’imputato fosse veritiera, lo stesso avrebbe potuto con facilità evitare l’investimento, sussistendo un limite di velocità di 30 Km orari, che avrebbe consentito al motociclista, oltre ad attivare il clacson come sostenuto, di arrestare la marcia, piuttosto
che invadere l’altra corsia, come avvenuto.
L’impugnata sentenza correttamente, inoltre, ha rigettato l’eccezione della
sentenza di primo grado ritenendo l’ordinanza di ammissione della prova, resa ai
sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., congruamente motivata e ritualmente disposta.
Il teste Maramaldo, sulla cui genuinità vengono mosse censure che paiono
chiaramente immotivate, era stato sufficientemente identificato dalla teste Cambria che pur sbagliandosi sul cognome chiamandolo Ramaldo e non Maramaldo
ne indicava il nome di battesimo ed anche la provenienza.
Infine, la sentenza impugnata correttamente si pronuncia sulla richiesta di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, dal momento che ritiene le contraddizioni prospettate superabili sulla scorta dei rilievi eseguiti dai carabinieri e delle
deposizioni degli altri testi, che, effettivamente, hanno consentito una chiara ricostruzione della dinamica degli eventi.

4. Quanto al primo motivo, come detto, lo stesso è totalmente incentrato su
una diversa ricostruzione del fatto, che non può essere apprezzata in questa sede.
Va ricordato che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui
singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello
stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e,
con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
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fini dell’esclusione di responsabilità.

Peraltro, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella
sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti
della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione
dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato
di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini).
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione

zioni del soggetto che era in compagnia dell’imputata, aveva valutato tutti gli altri elementi di prova, già chiaramente confutando, nel provvedimento impugnato
tutte le tesi oggi riproposte.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la
oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le
varie, cfr. vedasi sez. 3, n. 12110/2009 n. 12110 e n. 23528/2006). Ancora, la
giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che l’illogicità della
motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24
del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). E, più di recente, è stato ribadito come ai
sensi di quanto disposto dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né
all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo
dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b)
l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti,
ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità
di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.
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della sentenza impugnata, che, peraltro fondandosi in gran parte sulle dichiara-

E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46.

5. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una
versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto

creto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com’è stato rilevato nella citata sentenza 21644/2013 di questa Corte, la
sentenza deve essere logica “rispetto a sé stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da
“altri atti del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gravame,
non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice
della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della
prova” che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove),
prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno
della decisione. In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora
il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia
è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse
dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova
inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con
cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova.
Per esserci stato “travisamento della prova” occorre, in altri termini, che
sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel
processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della

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della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in con-

motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia
l’atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere
carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.

6. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa

si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza impugnata alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali, e in particolare di talune testimonianze, non consentito in questa sede di legittimità.
Già in appello l’odierno ricorrente aveva sostenuto che dall’istruttoria dibattimentale svolta sarebbe emerso che l’evento lesivo si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva del pedone, il quali avrebbero tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e anormale, attraversando all’improvviso la strada senza
essere visibile, non attraversando sulla striscia pedonale e sbucando improvvisamente tra due macchine parcheggiate, senza arrestarsi una volta che il Militello aveva cominciato a suonare insistentemente il clacson, onde l’odierno ricorrente si sarebbe trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo, e comunque di
osservarne tempestivamente i movimenti, sicché si sarebbe in presenza di una
causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità ex art. 41,
comma 2, cod. pen. in quanto da sola sufficiente a determinare l’evento. E sempre in appello la difesa dell’imputato – come si ricorda nel provvedimento impugnato- aveva sostenuto che il giudice di prime cura avesse trascurato le contraddizioni palesatesi nella testimonianza della Cambria, moglie della persona offesa
e, soprattutto, non avesse valorizzato adeguatamente ed in modo completo le
circostanze di fatto emerse nel corso del dibattimento attraverso la testimonianza del terzo trasportato dal Militello, Castiglione..
Ebbene, il giudice del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica ha già argomentatamente confutato tali tesi, oggi, come detto, riproposte tout court giungendo alla conclusione che l’impatto si è invece verificato secondo il concorde e logico argomentare dei giudici di merito- per esclusiva responsabilità del Militello.

7. La sentenza impugnata dà argomentatamente atto degli elementi da cui
desume la colpa dell’odierno ricorrente, tenuto conto che, dall’istruttoria svolta

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Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato

nel corso del giudizio di primo grado è emerso che: a. Il sinistro stradale era avvenuto alle ore 21:50 circa, in Ficarazzi, sul viale Europa, strada ad unica carreggiata, con due corsie distinte ed opposte. b. Si trattava di un tratto di strada
rettilineo, dove vigeva il limite di velocità di 30 km/h, regolarmente asfaltata,
senza anomalie e dotata di illuminazione pubblica, sufficiente e con conseguente
buona visibilità per gli utenti della strada. c. Proprio sul posto, all’altezza del bar
ristorante “La Martinica”, vi era un attraversamento pedonale, visibile e regolamentato da segnaletica stradale verticale ed orizzontale. d. Al verificarsi del sini-

condizioni meteorologiche erano buone ed il fondo stradale si presentava asciutto.
Inoltre, in base alla ricostruzione effettuata in udienza dai carabinieri intervenuti, Treviso e Mattarelli, è risultato che, al momento del loro intervento, il sinistro si era già verificato e l’Alfano si trovava riverso per terra, sopra le strisce
pedonali. Prima dei militari, era sopraggiunto il personale medico del 118, per
apprestare i primi soccorsi e per trasportare l’Alfano in ospedale. Subito dopo, i
carabinieri avevano effettuato i rilievi fotografici e planimetrici, riversati in atti.
Dal controllo effettuato – come si evince dalle sentenze di merito- i militari
avevano constatato che, nelle adiacenze delle strisce pedonali, era presente una
traccia ematica e che sull’asfalto non vi erano tracce di frenata e/o di scivolamento della motocicletta sull’asfalto.
Oltre alle posizioni della motocicletta e del corpo dell’Alfano, all’assoluta
mancanza di tracce di frenata sull’asfalto e di segni di scivolamento prima
dell’impatto, da parte del motociclo del Militello, all’esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, indicante l’attraversamento pedonale, al limite di velocità di
30 km/h, i testi Treviso e Matterelli hanno escluso la presenza sul luogo di macchine, parcheggiate ai lati della strada.
La teste Piazza, dirigente medico in servizio all’ospedale civico di Palermo,
ha, poi, espressamente, confermato il nesso eziologico tra il sinistro e l’evento
letale, poiché all’atto del ricovero -protrattosi ininterrottamente fino al decessol’Alfano si trovava in corna, sedato ed intubato dal personale del 118, con evidente trauma cranico e politraumi con fratture multiple alla scapola, costole, osso sacro ed iliaco, etc. (vedi diario clinico e documentazione sanitaria in atti).
Dopo alcuni giorni di cura, nel corso dei quali il paziente era rimasto, perennemente, in stato di corna, a causa delle complicazioni intervenute, lo stesso decedeva nel pomeriggio del 4 maggio.
Non appare fondato, peraltro, il rilievo difensivo secondo cui i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in considerazioni le argomentazioni di tutti
i testi e di vagliare correttamente l’attendibilità della teste Cambria, moglie del

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stro, alle ore 21:50 circa, la strada era interessata da scarso traffico veicolare, le

pedone deceduto, il cui narrato si sposa perfettamente non solo con le dichiarazioni rese dal teste ex art. 507 cod. proc. pen. Maramaldo, ma anche con gli esiti
dei rilievi dei Carabinieri. In proposito, evidentemente, non rileva la circostanza,
in questa sede riferita dal ricorrente, che la stessa abbia esercitato in sede civile
un’azione di risarcimento.
La Corte territoriale dà atto, in particolare, per quanto concerne la teste
Cambria Domenica, la stessa ha dichiarato, nel corso dell’esame: che, con il coniuge, quel giorno, si erano fermati a prendere una pizza; l’Alfano era sceso

traversato sulle strisce pedonali (“è sceso, sopra le strisce pedonali, è passato
sopra le strisce pedonali, è entrato a prendere la pizza” … “entrò, ha chiesto la
pizza e non ce ne avevano, dice no, non ce ne ho. È uscito sul colpo mio marito,
è uscito, una volta che è uscito, sempre ni strisce pedonali, perché lui era abituato sempre ni strisce pedonali, sulle strisce ‘pedonali… io mentre che lo vedo
esce, io mi giro per aprire la macchina, che la portavo io la macchina, per aprire
la macchina “… “si, lo sportello della macchina e ho sentito gridi gridi gridi, dissi
che è successo, e scendo e vedo mio marito a terra, e non ho capito più niente,
non ho capito più niente completamente. Come infatti i carabinieri mi hanno preso, mi hanno messo dentro la macchina, mi hanno dato acqua, niente… non
ho… ho visto il ragazzo che era pure a terra, che lo hanno portato forse pure
all’ospedale, perché l’ho visto all’ospedale, là, non io conosco io perché non … e
questo”).
La Cambria ha confermato, dunque, che il coniuge era uscito dalla pizzeria
ed aveva attraversato la strada nel tratto segnato dalle strisce pedonali. E già i
giudici di appello hanno ricordato che la stessa in dibattimento ebbe a dichiarare
che, all’atto del sinistro, era stato presente un ragazzo, che “diciamo che ci siamo visti in mezzo alla strada, mi ha fatto le condoglianze” indicandolo come
“Ramaldo Maurizio, di Ficarazzi”, il quale le aveva raccontato quello che era successo il giorno dell’incidente. E il teste Maramaldo Maurizio aveva poi confermato, nel corso dell’esame, di avere effettivamente assistito al sinistro

(“Io, circa

alle 21:30, mi trovato lì al bar della Martinica, ero fermo, diciamo, sono andato a
comprare le sigarette e poi sono uscito fuori, che stavo fumando la sigaretta e
un signore anziano mi è passato accanto al marciapiede, andava verso Palermo,
questo signore anziano. Si era fermato sulle strisce, che stava attraversando
normalmente, ha guardato un po’ a destra, ha guardato e questo signore tranquillamente stava attraversando là sulle strisce pedonali e poi sentito il rumore di
un motore, un motore che andava forte e quando questo motore mi è passato al
lato destro delle spalle, diciamo sul lato sinistro, perché era girato, essendo che
andava forte, ha preso questo signore anziano in pieno”).
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dall’autovettura, era entrato nella pizzeria, vi era uscito poco dopo ed aveva riat-

Dunque, la moto, condotta dall’imputato, aveva preso in pieno il corpo, impattando sul fianco sinistro, così che il malcapitato aveva sbattuto, per effetto
dell’urto, la testa all’indietro. E sempre il teste Maramaldo ha spiegato che, in
quel momento, vi era una signora, che gridava ed aveva capito che si trattava
della moglie, anche perché invocava, ad alta voce, richiesta d’aiuto.
Il Maramaldo ha poi confermato che, dopo circa tre mesi, abitando egli a Ficarazzi, aveva incontrato, casualmente, quella signora (la Cambria) la quale
“stava andando a prendere il pane e l’ho incontrata lì che parlava con dei signori,

andata a finire con suo marito? Che è successo? Come è andata?» E la signora
mi ha guardato e si è messa pure a piangere, dice: «no mio marito è morto», io
sono rimasto, come è morto signora, io mi trovavo là e… e le ho detto se ha bisogno di me”. Dunque, contrariamente a quanto adombrato dalla Difesa, il Maramaldo non conosceva né Alfano Andrea né la di lui moglie ed aveva appreso,
solo occasionalmente, da quest’ultima che il marito era deceduto, a causa del sinistro e solo dopo aver appreso tale circostanza si era fatto avanti, per assicurare il proprio contributo al fine di stabilire la verità dei fatti.
Ed appare verosimile, come riferito, che, all’atto del sinistro, il teste non
avesse ritenuto di prestare alcun aiuto, poiché dal locale dal quale era uscito il
malcapitato Alfano, la “La Martinica”, erano uscite numerose persone.
Ebbene, il teste Maramaldo, della cui attendibilità i giudici di merito danno
motivatamente conto, smentisce completamente vari assunti su cui poggia ancora in questa sede (ove, come detto, in ogni caso, non sarebbe rivalutabile il merito) la tesi difensiva.
In primis, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, al momento del sinistro, tale teste, poiché gli era passata, alla sua sinistra, una moto, avendo lo
sguardo rivolto verso Palermo e non verso Bagheria, aveva potuto vedere l’impatto (pag. 15 della trascrizione) ed ha precisato, ulteriormente, che le strisce
pedonali si trovano davanti a lui, sul lato destro (pag. 17 della trascrizione). E,
come rileva condivisibilmente la Corte territoriale, non può certo rilevare che il
teste Maramaldo abbia indicato la moto come una Hyundai rispetto all’Honda,
condotta dal Militello, trattandosi in ogni caso di una moto di grossa cilindrata.
Il teste Maramaldo, inoltre, ha aggiunto di non aver sentito alcun suono di
clacson provenire dalla motocicletta ed anzi, per evitare l’Alfano, il guidatore,
senza frenare, si era spostato sulla corsia opposta, andando quasi ad invadere
l’altro senso di marcia.
I giudici del gravame del merito hanno argomentatamente ritenuto infondate le critiche difensive all’attendibilità del teste Maramaldo, prima, e della credibilità del suo racconto, evidenziando, come già detto, la piena coincidenza tra le
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io mi ci sono avvicinato a questa signora, l’ho salutata e le ho detto: «come è

deposizioni dei testi Cambria e Maramaldò, da un lato, ed i rilievi tecnici, effettuati dai carabinieri, evidente dai documenti riversati in atti.
Risulta, anche, sconfessata la tesi, relativa alla presenza delle due autovetture, attraverso le quali sarebbe passato l’Alfano.
In tal senso, ricorda la Corte territoriale che il carabinieri Treviso Nicola ha
dichiarato che il corpo dell’Alfano si trovava proprio sulle strisce (pag. 13 della
trascrizione) ed ha confermato che non vi erano tracce di frenata.
Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, poi, la posizione del corpo

deposizione dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo l’arrivo del 118 e ciò è attestato negli atti redatti dai carabinieri, per cui tale circostanza non può essere
revocata in dubbio. Il carabiniere Mattarelli Salvatore, infatti, ha ricordato che,
all’atto del loro intervento, il corpo dell’Alfano “si trovava sulle strisce pedonali, a
terra ed era vigile, mi ricordo che rispondeva agli stimoli sanitari in quel momento” (pag. 26 della trascrizione).
Per parte sua, il teste Castiglione Francesco Paolo, che deve essere ritenuto
inattendibile -lo stesso si trovava a bordo della moto honda, condotta dal Militello- ha, invece, dichiarato, contrariamente a quanto rilevato dai carabinieri e dichiarato, concordemente, dal teste Maramaldo, oltre clic dalla teste Cambria, che
l’Alfano aveva attraversato la strada in mezzo a due macchine. parcheggiate e
che il Militello aveva suonato il clacson e tuttavia “il signor Alfano, forse confuso,
ha iniziato ad accelerare (il passo) e noi per schivarlo non ce l’abbiamo fatta e
l’abbiamo preso in pieno”.

8. Sulla base delle sopra esposte circostanze di fatto i giudici di merito hanno logicamente ritenuto poter affermarsi che il Militello, in violazione di una regola cautelare di fonte sociale (e quindi tenendo un comportamento negligente,
imprudente o imperito) nonché della regola cautelare specifica di cui all’art. 191
CDS, abbia tenuto nel caso concreto, una condotta di guida non adeguata, non
prestando quella dovuta attenzione, che gli avrebbero consentito – in presenza di
una condotta di guida adeguata per velocità e livello di attenzione (c.d. comportamento alternativo lecito) – di avvistare i pedoni che attraversavano la strada e
di arrestare la marcia della propria auto in tempo utile ad evitare l’impatto con
gli stessi ed il conseguente evento lesivo. In ultima analisi, in considerazione delle condizioni spazio-temporali dell’incidente, della buona visibilità, delle modalità
di attraversamento dei pedoni, è stato correttamente ritenuto che, se la conducente dell’autoveicolo investitore fosse stata vigile ed attenta, avrebbe potuto
avvedersi dell’attraversamento ed arrestare la marcia, evitando l’investimento,
che, invece, si è verificato.
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dell’Alfano non si trovava al di fuori delle strisce pedonali ed in tal senso vi è la

Secondo la logica e congrua motivazione della Corte territoriale resta, pertanto, processualmente accertata la dinamica dell’incidente, come rilevato dagli
stessi carabinieri, intervenuti sul posto (“Milite/Io Alessio Antonino, alla guida del
motociclo targato BY13307, percorreva questo Viale Europa con direttiva di marcia Palermo. Giunto all’altezza dell’Hotel La Martinica, posto sulla destra rispetto
alla sua direttiva, verosimilmente perché distrattosi, circostanza questa suffragata dalla mancanza di segni latenti -sull’asfalto- di brusca frenata, manteneva una
condotta di guida non improntata alle regole di generica prudenza, perizia, e dili-

simità di strisce pedonali regolamentate segnalate di cartellonistica stradale verticale ed orizzonte, continuava spedito nella sua marcia verso sinistra, rispetto
alla direttiva del veicolo”).
La logica conclusione è stata quella di ritenere non soltanto che dovesse ritenersi sussistente la colpa nella condotta tenuta dal Militello, ma anche la non
configurabilità – nella condotta incauta pur eventualmente incauta tenuta dal pedone – di una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso di causalità tra la
condotta posta in essere dall’imputato e l’evento lesivo, in applicazione del principio affermato da questa Corte, tra le tante, nella sentenza 11954/2010, secondo cui sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare
l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, sicché non
possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia
con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato.

9. I giudici del gravame del merito, con motivazione priva di aporie logiche,
hanno escluso che il pedone abbia posto in essere una manovra altamente imprudente e comunque imprevedibile
La Corte territoriale aderisce argomentatamente a quanto già affermato dal
primo giudice ritenendo che la persona offesa non abbia violato alcuna norma del
codice della strada
La condotta della persone offesa, in altri termini, non viene ritenuta rappresentare, nella specie, una “causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare
l’evento”, non risultando un evento del tutto eccezionale, atipico, non previsto ne
prevedibile, se non altro perché il conducente, ove avesse osservato gli obblighi
di diligenza ed attenzione nella guida dell’autovettura, si sarebbe trovato non solo nella possibilità di avvistare entrambe le vittime ma anche nella possibilità di
osservarne per tempo i movimenti in modo da evitare l’impatto rivelatosi letale
Ma se anche vi fosse stato un comportamento imprudente dei pedoni – che,
va ribadito, non è la conclusione cui argomentatamente pervengono i giudici del
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genza; costui, anziché rallentare dal pedone in fase di attraversamento, in pros-

merito- la sentenza oggi impugnata si collocherebbe comunque correttamente
nell’alveo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione al cosiddetto principio dell’affidamento -complessa questione teorica,
ricca di implicazioni applicative- evocato in ricorso a favore dell’imputato assumendosi la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che
avrebbe attraversato la strada imprudentemente.
Scrive correttamente la Corte territoriale, richiamando il risalente ma tuttora
valido dictum di cui alla sentenza 15558/90 di questa Corte: “Peraltro, quand’an-

di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell’art. 134, sesto comma, cod.
strad., tale colpa non potrebbe mai essere esclusiva nella causazione dell’incidente, posto che l’investitore si era sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e
102, secondo comma, codice della strada (“In materia di circolazione stradale, la
colpa di un pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, in
violazione dell’art. 134, sesto comma, cod. strad., non può mai essere esclusiva
nella causazione di un incidente quando il conducente di un veicolo investitore si
sa sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102, secondo comma, stesso codice. Tali norme vanno, infatti, contemperate fra loro, per cui, in caso di iivestimento, il conducente che abbia violato le citate disposizioni non può invocare a
propria discolpa la semplice inosservanza da parte del pedone dell’obbligo di cedere la precedenza, che può essere valutata come concausa dell’evento, ma non
come causa esclusiva, interruttiva del rapporto causale”.
A proposito del principio di affidamento, ancora di recente questa Corte di
legittimità ha affermato che il principio dell’affidamento, nello specifico campo
della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio
secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento
imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (vedasi Sez. 4, n.
27513 del 10/5/2017, Mulas, Rv. 269997 in cui la Corte ha ritenuto immune da
vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del
conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena
visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo
derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale).
Va ricordato che il principio dell’affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
di legittimità, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel
limite della prevedibilità (cfr. ex multis Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti,
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che si ritenesse -ma così non è- la colpa dell’Alfano nell’attraversare la strada al

Rv. 265981, relativa ad un caso in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità dell’imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di
destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con
un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente,
di sorpassarlo a destra).
Nell’affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez.
4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte aveva an-

omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell’autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all’automezzo ed era stato investito dall’imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spaziotemporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità – come ricorda la sentenza
impugnata- ha condivisibilmente statuito, fin da tempo risalente, che il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve
rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi; e ciò allo scopo di prevenire
inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili” (così questa Sez. 4 sent. 8859/1988), in quanto
la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino
nell’attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale. Sempre in tema di pedoni, questa Corte ha più volte affermato che,
in tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa
eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da
sola sufficiente a produrlo (così questa Sez. 4, sent. n. 10635/2013 e , nello
stesso senso sent. 33207/2013 secondo cui “il conducente del veicolo va esente
da responsabilità per l’investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica,
non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza
questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni
suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”).

10. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il percorso motivazionale di
cui alla citata sentenza 5691/2016, che ritiene pertanto opportuno ripercorrere.
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nullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per

Il principio di affidamento -come si ricordava in quella pronuncia- costituisce
applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di
paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui.
Al contrario, l’affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei
compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste.
Nell’ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare

spettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze.
Il principio di affidamento, d’altra parte, sarebbe da connettere pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo
entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l’obbligo di rapportarsi alle altrui
condotte.
Pertanto -come ricorda ancora la sentenza 5691/2016- esso è stato efficacemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicità colposa.
Pacificamente, la possibilità di fare affidamento sull’altrui diligenza viene
meno quando l’agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei
confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia
possibile prevedere – ed è il caso che ci occupa- che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività.
Un’analisi della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia consente di individuarvi una tendenza, in ambito stradale, a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza.
In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si è affermato che,
poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza
e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano
determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente
nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Coerentemente con tale assunto, è stata
perciò, ad esempio, confermata l’affermazione di responsabilità in un caso in cui
la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimità dell’incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva
confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in
ossequio all’obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del
28/3/1996, Lado, Rv. 204451). E, ancora, sulle medesime basi si è affermato,
che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si
attardino nell’attraversamento in quanto il conducente favorito dal diritto di pre17

la regolarità della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire pro-

cedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e
tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri
utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del
18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l’obbligo di calcolare le altrui condotte
inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso
contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla
strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi imme-

11. Come rileva, ancora, la richiamata e condivisibile sentenza 5691/2016
di questa Corte, si tratta, allora, di comprendere se l’atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l’introduzione, entro
limiti ben definiti, del principio di affidamento.
Senza dubbio quello della circolazione stradale è un contesto meno definito
di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione.
Si configura, infatti, un’impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza.
D’altra parte, il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere
al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di
prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra questi vanno ricordati: 1. l’art. 141,
che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in
modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di
controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; 2. l’art.
145, che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio; 3.
l’art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si
trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata. Tali norme – è stato condivisibilmente rilevato
nel recente arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimità più volte citato, alla cui articolata motivazione si rimanda- tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte
imprudenti. D’altra parte, le condotte imprudenti nell’ambito della circolazione
stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile,
da governare nei limiti del possibile.
Costituisce, tuttavia, ius receptum di questa Corte, sin dalla giurisprudenza
più risalente nel tempo, il principio che nell’ambito della circolazione stradale che
qui interessa, si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Sez. 4, n. 14188 del
18

diatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).

18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559; Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv.
159688; Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204).
Successivamente questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 4, n. 37606
del 6/7/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008; Biondo, Rv.
239258) che l’esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento si
pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell’evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione
della norma cautelare violata; ma anche nell’ambito della colpa specifica la pre-

to dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al
rimprovero personale, imponendo un’indagine rapportata alle diverse classi di
agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto.
Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell’ambito delle norme
rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma
nell’ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in
base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine
alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello. Non può essere escluso del tutto che contingenze particolari possano
rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa,
ad esempio, della imprevedibilità della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l’apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato
all’imponderabile soggettivismo del giudice.
L’esigenza di una indagine concreta, si è pure affermato dalla giurisprudenza
da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione
stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in sé una contingenza imprevedibile, si è chiarito che lo spazio per l’apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell’altro conducente è ristretto e va percorso con particolare cautela. Ciò nonostante, l’esigenza di
preservare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta
rimproverabilità della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si è prima esposto, le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad
una condotta realmente imprevedibile.
Alla prima ampia configurazione della responsabilità la giurisprudenza ha
dunque costantemente apposto il limite della imprevedibilità (cfr. Sez. 4, n.
41029 del 24/9/2008, Moschiano, Rv. 241476 che ha ritenuto integrare il reato
di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone
in autostrada quando quest’ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in

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vedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautela-

cui l’agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare
prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la
carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento; in motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell’autostrada quale sede destinata al traffico
veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l’intenzione
del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali

4, n. 26131 del 3/6/2008, Garzotto, Rv. 241004 che ha escluso la colpa generica
del conducente dell’autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la
morte della persona trasportata, poiché si è ritenuto che il conducente dell’altra
autovettura aveva provocato imprevedibilmente l’incidente, ponendosi alla guida
in stato d’etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la
marcia del proprio veicolo). In altra più recente pronuncia, in senso maggiormente condivisibile, si è ritenuto che le imprudenze altrui fossero ragionevolmente prevedibili (così Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369
in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l’ingombro
della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).

12. Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l’obbligo
di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in
ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale
obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va allora osservato come,
nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di un rettilineo sgombro e con
piena visibilità, appaia adeguatamente supportato il giudizio di “ragionevole prevedibilità” della condotta della vittima ed è, proprio in riferimento al contesto in
cui è avvenuto il fatto che si rileva una plausibilità della motivazione della sentenza impugnata.
Corretta appare l’affermazione operata dai giudici del gravame del merito
secondo cui le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell’art. 140 CDS, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguar20

condizioni non prevedibile), che talvolta si è richiesto essere assoluta (così Sez.

data la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta.
Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei
confronti dei pedoni, sono condivisibilmente quelle dettagliate nell’art. 191 CDS,
che trovano il loro pendant nel precedente art. 190, che, a sua volta, dettaglia le
regole comportarne tali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
In questa prospettiva, correttamente il giudice sardo ha ritenuto che la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamen-

tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in essere efficacemente
gli opportuni (rectius i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone come si legge nel provvedimento impugnato- trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: 1. quello di prestare attenzione alla
strada dove si procede o che si sta per impegnare; 2. quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
3. quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza
comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della
strada ed in particolare per i pedoni (conferenti in tal senso appaiono i riferimenti
agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di cui a Sez. 4, 4/1/1991, Del Frate;
Sez. 4, 12/10/2005, Leonini; Sez. 4, 13/10/2005, Tavoliere).
Si tratta, come visto nella giurisprudenza in precedenza ricordata, di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di
eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il
semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi
violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’art. 190 CDS (tipico,
quello dell’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali (come nel caso che ci occupa) o in quello altrettanto tipico,
quello dell’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate).

13. I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele, nemmeno

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to del conducente, vada sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve

per quanto riguarda l’asserita illegittimità dell’ordinanza ammissiva della prova
ex art. 507 cod. proc. pen.
Il motivo de quo (sub b.) è manifestamente infondato.
La Corte palermitana ha correttamente rilevato che non potesse, contestarsi
l’ordinanza ammissiva dei testi Maramaldo e Piazza, ai sensi dell’art. 507 cod.
proc. pen..
Viene ricordato, peraltro, che già all’udienza del 14/4/2015. il difensore
dell’imputato aveva chiesto la revoca dell’ordinanza annmissiva dei testi ex art.

della decisione ed il Tribunale, alla medesima udienza, l’aveva motivatamente rigettata ritenendo che le doglianze difensive devono essere disattese, in considerazione del fatto che, alla precedente udienza, del 24/2/2015, su richiesta del
pubblico ministero, era stato disposto l’esame della teste Piazza Bruna, in merito
al rapporto di causalità tra il sinistro e l’evento letale e del teste Maramaldo, cui
aveva fatto rifermento la teste Cambria, nel corso del suo esame. E, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, che aveva eccepito l’inammissibilità del teste Maramaldo (oltre che dalla teste Piazza), il giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che la richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. risultava ritualmente formulata e si era indicato il teste Maramaldo Maurizio, cui aveva fatto riferimento la teste Cambria nel corso dell’esame, ed era stata ritenuta assolutamente necessario ai fini della decisione la suddetta audizione, che è immune da
vizi e non censurabile, anche perché appariva chiaro che il pubblico ministero
aveva, previamente, proceduto alla corretta identificazione del teste Maramaldo,
indicato, sia pure con un cognome simile, ma con lo stesso nome di battesimo
Maurizio e con l’esatta indicazione della provenienza (Ficarazzi), dalla teste
Cambria.
La Corte territoriale, dal suo canto, ha rigettato la richiesta difensiva di declaratoria di nullità della sentenza, come prospettato nell’atto di appello, in relazione alla formazione della prova ed all’ammissione di testi, ritenuti dal primo
giudice assolutamente necessari, al fine di decidere, ai sensi dell’art. 507 cod.
proc. pen., con valutazione ritenuta insindacabile, anche perché congruamente
motivata e ritualmente disposta.
Va ricordato che costituisce ius receptum il principio che il potere del giudice
di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507 cod.proc. pen.,
può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero
potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013 dep. il 2014, Milano, Rv.
259137).

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507 cod. proc. pen. per carenza del presupposto dell’assoluta necessità ai fini

Il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto
dall’art. 507 cod. proc. pen., può essere legittimamente esercitato dal giudice
anche con riferimento a quelle prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., comma 1. In proposito si deve osservare che l’opzione in favore del principio dispositivo desumibile dall’art. 190 c.p.,
comma 1 non è incondizionata, ma subisce plurime deroghe, essendo previsto il
ripristino dei poteri istruttori d’ufficio nel giudizio dibattimentale ai sensi dell’art.

comma 3, nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 441 cod. proc. pen., comma 5;
occorre inoltre considerare che le deroghe al principio dispositivo sono compatibili con il principio del contraddittorio affermato dall’art. 111 Cost., comma 2, atteso che la prova testimoniale ammessa d’ufficio a norma dell’art. 507 cod. proc.
pen., al pari della prova ammessa su richiesta delle parti, è assunta nel rispetto
delle regole del contraddittorio e secondo la modalità dell’esame diretto e controesame stabilite dall’art. 498 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. Un. n. 41281
del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907; Sez. Un. n. 11227 del 06/11/1992, Martin,
Rv. 191606).

14. Manifestamente infondato è anche il motivo sub c. in relazione alla
mancata rinnovazione in appello.
In termini generali, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, co. 1, cod. proc. pen.,
è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla
conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti
senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione
del giudice di merito, che deve ritenersi incensurabile in sede di legittimità se
correttamente motivata (cfr., da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 8936 del
13/01/2015, Rv. 262620).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato l’insussistenza di alcuna necessità di procedere alla rinnovazione del dibattimento, ritenendo, argomentatamente, che la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, avanzata dall’interesse dell’imputato, non dovesse essere accolta, posto che “…la richiesta di confronto tra i vari testi, come illustrati nell’atto di gravame, non ha ragion d’essere, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi Cambria. Castiglione e Maramaldo, per i quali le contraddizioni prospettate nell’atto di
gravarne o sono soltanto apparenti o sono superabili, sulla scorta dei rilievi ese-

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507 cod. proc. pen., nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.,

guiti dai carabinieri, oltre che delle deposizioni dei carabinieri Mattarelli e Treviso”.
Ebbene, tale pronuncia si colloca perfettamente nell’alveo del costante
orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata
ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza
degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi
istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza

27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968); e la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di
lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e
concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente
evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in
appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez.
6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. il 2014, Rv. 258236).
Inoltre, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotto solo in relazione a specifici mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., ed assume, peraltro, rilievo solo quando la presunta prova decisiva, confrontata con le argomentazioni
addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un
esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della
motivazione.

15. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il

nsigliere

tensore

Il Presidente
PaPiccialli

nel termine stabilito dall’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41808 del

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