Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22032 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22032 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EHIS PETER N. IL 08/08/1978
avverso la sentenza n. 242/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
EHIS Peter ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 . d.P.R. n.
309/1990, e denuncia:
inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, per essere stata
1.
negata la sussistenza del fatto di lieve entità;
mancanza di motivazione, per avere il giudice ritenuto le concesse attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
§2.
La sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento
di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta
solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte, S.U., 21.9.2000, Primavera,
rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità e purezza della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (g. 119 di cocaina, contenente
principio attivo nella percentuale del 30% circa, idonea al confezionamento di 238 dosi
medie singole), ha correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante, espresso considerando la specificità dei precedenti penali e la non modesta offensività della condotta, non
è sindacabile nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
2.