Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22032 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22032 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE
d’APPELLO di SALERNO
contro:
SENATORE Valentino 10/02/1985
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di SALERNO del 16 aprile
2015
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Simone
PERELLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l’Avv. Agostino Allegro del foro di Salerno per la parte civile Alfano Michele, il quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;
l’Avv. Antonio D’elicio del foro di Salerno per Senatore, il quale ha chiesto
il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2018

Ritenuto in fatto

1.

La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale

cittadino, con la quale SENATORE Valentino era stato condannato, previa concessione delle
generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per i reati di omicidio colposo ai danni di
ALFANO Mario e di guida in stato di alterazione dovuta ad assunzione di sostanze
stupefacenti, ha assolto l’imputato dal secondo reato perché il fatto non sussiste e
rideterminato la pena e la provvisionale quanto al residuo reato, in relazione all’art. 141 cc. 6

2.

In particolare, all’imputato è stato contestato di essersi immesso

imprudentemente, alla guida di un autoarticolato (composto da un trattore e da un
semirimorchio) su una strada provinciale e di avere impegnato la carreggiata
trasversalmente, tagliando così la strada alla vittima, che procedeva in direzione
contraria a bordo di un’autovettura alla velocità di 54 Km/h (limite di 50 Km/h in
quel tratto) e che impattava con l’autoarticolato, decedendo alcune ore dopo.
3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno, formulando un motivo unico.
Con esso, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione
per illogicità e travisamento della prova, rilevando che la condanna si sarebbe
basata su due elementi fattuali: la visibilità della vettura condotta dall’ALFANO
anche prima che essa impegnasse il rettilineo sul quale il mezzo pesante aveva
iniziato la manovra e la violazione di una diversa norma cautelare (non quella
relativa alle prescrizioni concernenti il diritto di precedenza, bensì quella più
generale secondo cui la velocità deve essere regolata in modo da non costituire
pericolo o intralcio per il normale flusso della circolazione). Rispetto ad entrambi il
deducente dichiara di serbare delle “perplessità” di ordine logico e giuridico.
Quanto al primo profilo, rileva che l’avvistamento non poteva essere avvenuto
se non. attraverso la luce irradiata dai fari e, stante la brevità del “pennello” di
irradiamento di essi, non più di qualche metro prima rispetto all’effettivo
sopraggiungere, contestando, quindi, quello che ha definito “tentativo” della Corte
di merito di anticipare il termine di avvistabilità dell’autovettura, con la
conseguenza che il mezzo pesante non avrebbe mai potuto muoversi dalla sua
posizione a meno di ritenere che il conducente debba avere il dono della
“preveggenza” e che la manovra fosse tout court vietata.
Quanto al secondo profilo, il ricorrente rileva un travisamento della prova,
non emergendo dagli atti quella della minima velocità del mezzo pesante, non
essendo stato formulato ai consulenti espresso quesito sul punto, la velocità
essendo un concetto relativo, rilevando – di contro – che l’autovettura condotta
dall’ALFANO non aveva frenato né rallentato e che la velocità del mezzo pesante
era adeguata al normale flusso della circolazione, mentre doveva considerarsi
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C.d.S., che ha ritenuto contestato in fatto.

”anormale” un flusso in cui le autovetture che sopraggiungano non frenino, né
rallentino di fronte ad un ostacolo.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d’appello ha ritenuto che la dinamica del sinistro fosse emersa dagli esiti
delle consulenze delle parti, in base alle quali si era accertato che l’autoarticolato aveva
impegnato l’incrocio prima del sopraggiungere dell’autovettura e che il tratto di strada
presentava un breve andamento rettilineo (ml. 140 circa) ed era preceduto da una curva che
impediva la visuale della vettura, visuale tuttavia resa possibile nel caso concreto, stante

del rettilineo.
La Corte ha poi rilevato che il SENATORE, nell’occorso, aveva fatto affidamento sulla
c.d. precedenza di fatto, impegnando l’incrocio di sbocco dall’area di parcheggio privata in
modo da non riuscire però a disimpegnarlo in tempi tali da non costituire intralcio alla
circolazione, ritenendo pertanto violata, proprio in base al tenore dell’imputazione, la norma
cautelare di cui all’art. 141 co. 6 C.d.S., più che quella di cui all’art. 145 co. 6 stesso codice.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha preteso di sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a
quella operata dal giudice del gravame, deducendo vizi in parte neppure consentiti in questa
sede (l’illogicità rilevando solo ove sia manifesta), attraverso considerazioni che denunciano
la loro reale natura, di personali convinzioni, cioè, originate da “perplessità” del deducente.
Trattasi di operazione non consentita in questo giudizio, nel quale sono precluse la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal
ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto
a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482),
poiché, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla
I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto,
stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255
del 14/02/2012, Rv. 253099; sul punto, cfr., anche, sez. 6 n. 13442 dell’08/03/2016, Rv.
266294; n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 266924; n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153,
quanto alla inammissibilità del ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in
confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi
logici, tassativamente previsti, riguardanti la motivazione della sentenza in ordine alla
ricostruzione del fatto).
In altri termini, ‘poiché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione
diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),
su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo, sono inammissibili tutte le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di

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a

l’ora notturna, grazie alla luce dei fari che ne consentiva l’avvistamento anche oltre l’inizio

puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una
differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano
ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della
credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 6 n. 13809
del 17/03/2015, Rv. 262965).
Infine, quanto al travisamento della prova, esso può essere dedotto con il ricorso per
cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di
appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati
probatori non esaminati dal primo giudice Il che non è avvenuto nel caso di specie, né è stato

medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o
manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza
delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio
acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., sul punto di recente, sez. 2 n. 5336 del
09/01/2018, Rv. 272018). Macroscopicità e manifesta evidenza del tutto carenti nel caso di
specie, avuto riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, con cui e appare del tutto
coerente la considerazione in base alla quale l’autoarticolato (mezzo pesante composto da un
trattore e da un semirimorchio) procedesse nell’occorso molto lentamente, impegnato in una
manovra di immissione sulla strada pubblica, provenendo da un’area privata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Deciso in Roma il 12 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Gabriella Cappello

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dedotto; oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel

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