Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22031 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22031 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO VINCENZO N. IL 02/06/1986
avverso la sentenza n. 2630/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DI GREGORIO Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello spe-

cificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod.pen., e denuncia vizio di motivazione, assumendo che gli agenti della polizia di
Stato, che affermano di averlo visto fuori dell’abitazione in cui era ristretto agli arresti

§2.

Si deve rammentare che la verifica che la Corte di cassazione è

abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a
quella fornita dal giudice di merito, e che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere evidente cioè di spessore tale da risaltare ictu ocu/i.
Nel caso concreto, la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla credibilità delle testimonianze rese dai pubblici ufficiali che assicurano di avere visto l’imputato sulla pubblica via, appare compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

domiciliari, sarebbero incorsi in errore.

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