Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22031 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22031 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO GIUSEPPINA nato il 31/12/1983 a VERCELLI

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
Nessun difensore e’ presente.

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 27 marzo 2017, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Vercelli del 27 giugno 2016, esclusa l’aggravante di
cui all’art. 625, n. 7), cod.pen. in relazione a tutti i reati ascritti all’imputata ad
eccezione di quelli commessi in danno di Piedimonte Carolina, Pagni Alessandro,
Mastrapasqua Carmen e Martoro Natale, rideterminava la pena inflitta a Palumbo
Giuseppina in anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa, per il

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si
impossessava, sottraendoli ai legittimi detentori, con le aggravanti di aver usato
violenza sulle cose mediante effrazione dei finestrini delle vetture e su autovetture
esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, di diverse cose mobili
altrui, come specificato nel capo di imputazione. In particolare, per quanto di
interesse ai fini dell’odierno ricorso, sottraeva a Pagni Alessandro un altimetro Keen
Sport, un borsello Quechua, un porta navigatore satellitare ed una custodia per
occhiali RayBan ed a Martoro Natale una serie di carica-batterie per telefoni cellulari
Samsung.
2. L’imputata propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
3. Con il primo motivo, la prevenuta lamenta violazione di legge in relazione alla
ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7) cod.pen. per tutti i
quattro reati per i quali essa veniva confermata in sede d’appello. Ritiene infatti la
ricorrente che mentre non si possa che considerarla sussistente in relazione ai furti
in danno di Piedimonte (alla quale veniva sottratta l’autovettura) e di Mastrapasqua
(cui veniva sottratta un’autoradio), diverso ragionamento doveva essere fatto per i
furti ai danni di Pagni e Martoro. Gli oggetti sottratti in questi casi, infatti, non
facevano parte integrante del veicolo, né risultavano ad esso destinati in modo
durevole, né si trattava di oggetti che, per necessità o consuetudine, non vengono
portati via nel momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita, trattandosi
infatti di oggetti esclusivamente personali.
4. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancata concessione in misura
prevalente delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione sul punto
immotivata. Il ristretto arco temporale in cui sono stati commessi i delitti porta a
ritenere che la prevenuta non avesse un vissuto criminale, ma che stesse
solamente vivendo un periodo di particolare difficoltà, potendo pertanto beneficiare
delle attenuanti generiche nella misura più ampia possibile.

1

reato p. e p. dagli artt. 81, cpv., 624 e 625, nn. 2) e 7), cod.pen., perché, in

5. Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta l’eccessività della pena
irrogata, in violazione dell’art. 133 cod.pen. e dell’art. 27, e. 3, Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.

In tema di sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, la

giurisprudenza ritiene che il furto di oggetti che si trovino all’interno di

625, n. 7) cod.pen., allorché si tratti di oggetti costituenti parte integrante del
veicolo; quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o
occasionalmente lasciati nell’auto, ai fini della sussistenza dell’aggravante in
questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il
possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose
altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità da intendersi in senso relativo e
non assoluto che comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da
particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di
trascuratezza nella vigilanza (Sez. 5, n. 15386 del 6 marzo 2014, Cesaria, Rv.
260216; Sez. 5, n. 5226 del 19 novembre 2013, Maffei, Rv. 258716; Sez. 4, n.
45488 del 8 luglio 2008, Valle, Rv. 241988; Sez. 5, n. 30358 del 21 giugno 2016,
Ahuman, Rv. 267466). In particolare, si è affermato che costituisce furto aggravato
la sottrazione di un navigatore satellitare, anche se estraibile, lasciato all’interno di
un’autovettura, in quanto tale dispositivo è stabilmente destinato, nella comune
pratica, al servizio del veicolo e, in quanto tale, ne costituisce normale dotazione
(Sez. 5, n. 44171 del 14 settembre 2015, Kalis ed altro, Rv. 264926; Sez. 5, n.
34409 del 8 giugno 2015, Galifi, Rv. 264360).
3.

Ciò premesso, la Corte d’Appello ha, nel caso di specie, fatto corretta

applicazione dei suesposti principi, adattandoli agli oggetti in concreto sottratti
dall’imputata. La custodia del navigatore satellitare, i carica-batterie, la custodia
degli occhiali ed anche l’altimetro sono oggetti che, per la loro funzione, è
consuetudine lasciare nel veicolo anche quando è incustodito. Trattasi di oggetti
non strettamente personali – come i capi di abbigliamento – bensì legati alla
necessità legate alla guida e alle molteplici funzionalità dell’autovettura, quali quelle
di correggere la vista indossando gli occhiali; di permettere la ricarica del telefono
cellulare durante la marcia, di controllare l’altitudine o la direzione durante
escursioni o viaggi di vario genere, di indicare la strada mediante la navigazione
satellitare.

Ritiene pertanto il Collegio che debba essere conseguentemente

confermata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod.pen., non

2

un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via deve considerarsi aggravato, ex art.

essendo uso asportare i predetti oggetti nel momento in cui si cessa di utilizzare il
veicolo, lasciandolo incustodito e pertanto per necessità esposto alla pubblica fede.
4. Infondato è il motivo sulle attenuanti generiche. È giurisprudenza costante quella
per cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di
fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell’art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o

generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato (Sez.
5, 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, 3896 del 20 gennaio
2016, De Cotiis, Rv. 265826). Nella sentenza impugnata, tali principi risultano
rispettati, dando i giudici d’appello conto della mancanza di concreti profili di
meritevolezza dell’imputata, la cui personalità appare negativa risultando tra l’altro
già condannata per diversi altri reati.
5. Infine, parimenti infondato è anche l’ultimo motivo, relativo al trattamento
sanzionatorio. Deve, infatti, ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice
di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano
indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della
complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. (Sez.
1, n. 3155 del 25 settembre 2013, Waychey ed altri, Rv. 258410). Nel caso in cui,
come in quello attuale, la pena base si discosti dal minimo edittale, il giudice ha il
dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,
indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133
cod.pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12
giugno 2008, Bonarrigo ed altri, Rv. 241189; Sez. 4, n. 27959 del 18 giugno 2013,
Pasquali, Rv. 258356).
5.1. Nel caso odierno, la Corte territoriale motiva lo scostamento dal minimo
edittale sulla base delle modalità esecutive della condotta, caratterizzanti una
spiccata capacità a delinquere, desumibile dall’abile uso dell’attrezzo per infrangere
i finestrini delle auto; dell’entità non trascurabile del danno arrecato alle persone
offese; dell’assenza di reali manifestazioni di resipiscenza da parte della prevenuta.
6. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

dell’esclusione, ritenendosi sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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