Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22030 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22030 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
CATTANEO ELENA nato il 26/01/1983 a TREVIGLIO

avverso la sentenza del 21/03/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con riferimento all’omessa
confisca del veicolo. Rigetto nel resto.
Udito il difensore
Per Cattaneo e’ presente l’avv. d’ufficio Savona Giovanni del foro di Roma che
chiede l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, condannava Cattaneo
Elena, esclusa l’aggravante contestata della causazione di un incidente stradale e
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, alla
pena di mesi due e giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, per il reato p.
e p. dall’art. 186, c. 7, cod.strad., perché, circolando sulla pubblica via alla guida
dell’autovettura Lancia Ypsilon targata EL939VM, rifiutava di sottoporsi alla seconda

tasso alcolemico pari a 2,04 gil dalla prima prova. Ai sensi dell’art. 186, c.

9-bis

cod.strad., sostituiva alla pena irrogata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità, da espletarsi per mesi due e giorni 24. Ai sensi degli artt. 186 e 187
cod.strad., infine, applicava all’imputata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per anni uno.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia
propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.
3. Con il primo motivo, viene lamentata, ex art. 606, c. 1, lett. b) cod.proc.pen.,
violazione dell’art. 186, c. 7, cod.strad., in relazione all’art. 186, c. 2, lett. c),
cod.strad., con riferimento all’omessa confisca del veicolo condotto dall’imputata,
sebbene fosse di proprietà della Cattaneo.
4. Con il secondo motivo, viene lamentata, ex art. 606, c. 1, lett. e) cod.proc.pen.,
l’illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, concesse dal giudice sulla base del comportamento successivo
al reato, avendo l’imputata deciso di effettuare il lavoro di pubblica utilità. Si
sostiene, infatti, che la scelta di avvalersi dell’art. 186, c. 9-bis cod.strad. comporti
già effetti premiali per l’imputata, non potendo dunque fondare il riconoscimento di
ulteriori benefici per la stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall’art.
186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata
con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il Prefetto un ruolo
meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere
disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620 lett. I),
cod.proc.pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (Sez. 4,
17186 del 17 gennaio 2017, P.G. in proc. Assini, Rv. 269605; Sez. 4, 18121 del 18
1

prova dell’accertamento del tasso alcolemico, pur essendosi già evidenziato un

marzo 2015, Rv. 263440; Sez. 4, 10920 del 18 dicembre 2013, P.G. in proc.
Babbo, Rv. 258782).
3. Quanto al secondo motivo, va rammentato che in tema di attenuanti generiche,
la regola generale è quella per cui il giudice del merito esprime un giudizio di fatto,
la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell’art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o

3.1. Con riferimento a scelte processuali compiute dall’imputato onde pervenire a
qualche effetto premiale ad esse ricondotto dalla legge, si afferma in giurisprudenza
che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla
scelta da parte dell’imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato,
che implica ex lege l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena,
poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte
determinazioni favorevoli all’imputato (Sez. 2, 24312 del 25 marzo 2014, Diana ed
altri, Rv. 260012; Sez. 4, 17537 del 1 aprile 2008, P.G. in proc. Kalile, Rv. 240394;
Sez. 4, 6220 del 19 dicembre 2008, P.G. in proc. Lanza, Rv. 242861). Come si
vede, la ratio di tale principio è quella per cui, nel caso in cui l’imputato compia una
scelta processuale a sé favorevole in termini di benefici che ne derivano ex lege,
non possa, da questa stessa scelta, farsi derivare anche l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, poiché, altrimenti, la stessa circostanza
comporterebbe non solo i benefici ad essa direttamente riferibili, ma anche quelli
legati al riconoscimento delle generiche.
3.2. A fortiori, uguale principio dovrà trovare applicazione anche con riferimento
all’accesso al lavoro di pubblica utilità, atteso che effetti ancora più favorevoli di
quelli relativi al rito abbreviato derivano all’imputato dall’esito positivo di tale
sanzione sostitutiva, primo fra tutti l’estinzione del reato. Ne consegue che è
illegittima la motivazione con cui il giudice di merito concede le circostanze
attenuanti generiche sulla base della scelta effettuata dall’imputato di accedere alla
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, c.

9-bis,

cod.strad., in quanto in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due
distinte determinazioni favorevoli all’imputato.
4.

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

limitatamente alla omessa confisca della autovettura, ex art. 620, lett.I., cod proc
pen, potendo la Corte disporre in tal senso. La pronuncia impugnata dovrà invece
essere annullata con rinvio per nuovo esame in punto di rideterminazione della

2

dell’esclusione (Sez. 5, 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269).

pena, conseguente alla rilevata carenza motivazionale in ordine alle concesse
attenuanti generiche.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca
dell’autovettura Lancia EL939VM, confisca che dispone; annulla la sentenza
impugnata limitatamente al punto relativo alle attenuanti generiche e rinvia al

Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Lored na Mi cichè

Il Presidente
Patrizia

t– L—-

Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

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