Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2203 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2203 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ragozzino Agostino, nato a Maddaloni il 22.12.67
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 22.11.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Pur riducendo, ex art. 133 c.p. la pena inflittagli, la Corte d’appello – con la decisione
impugnata – ha sostanzialmente confermato il giudizio di colpevolezza pronunciato nei
confronti dell’odierno ricorrente accusato di avere detenuto cocaina in misura idonea a
confezionare più di 560 dosi singole giornaliere.
La decisione viene censurata sul rilievo che la Corte avrebbe dovuto sviluppare,
quantomeno, il dubbio che lo stupefacente appartenesse, invece che al ricorrente, allo
Zampilla, tossicodipendente che si trovava vicino a lui e che, almeno inizialmente, si era
assunto la esclusiva paternità della droga.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Come è possibile evincere anche solo dalla breve sintesi dei motivi appena fatta, gli
argomenti svolti dal ricorrente si risolvono essenzialmente in un invito a questa S.C. a
rivalutare le risultanze processuali per trarne conclusioni più favorevoli all’imputato.

Data Udienza: 16/11/2012

Tutto ciò premesso, va anche detto che la motivazione qui in esame non presta il fianco
a critiche di sorta.
Ed infatti, dopo aver precisato di condividere a pieno la decisione del G.u.p., la Corte
sofferma la propria attenzione sulla sicura identificazione, da parte degli inquirenti, del
ricorrente come una delle persone che si trovava a bordo della vettura su cui è stata rinvenuta
la droga e che, alla vista degli agenti aveva invertito la marcia ed aveva tentato di darsi alla
fuga.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

soni)

Si tratta, però, di richiesta inammissibile perché l’unico controllo che questo giudice di
legittimità può svolgere sulla motivazione dei giudici di merito deve puntare alla verifica che
questi abbia preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbia travisate ed, anzi, ne
abbia dato una lettura non manifestamente illogica.
Una volta che il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della propria
analisi probatoria l’esame del giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave
interpretativa essendo preclusa (sez. n 11.1.07, Messina, Rv. 235716) “la possibilità di una nuova
valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito,
attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA