Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22029 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22029 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRIVITERA GIUSEPPE nato il 29/08/1944 a CATANIA

avverso la sentenza del 03/02/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
Nessun difensore e’ presente.

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 3 febbraio 2015, in parziale
riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Enna del 9 febbraio 2012, assolveva per non avere commesso il fatto Maniaci
Lorenzo, confermando invece la condanna nei confronti di Privitera Giuseppe alla

artt. 113, 449 e 434 cod.pen. perché, durante lo svolgimento dei lavori di
completamento della nuova sede dell’Ospedale Umberto I sito in Enna Bassa, in
qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, che aveva provveduto
all’installazione della gru ed alla compilazione del registro di controllo della stessa,
in cooperazione colposa con altri, causava il crollo di una gru a torre, il cui carro di
base radiocomandato a distanza, che aveva la possibilità di effettuare movimenti di
traslazione nella direzione avanti-indietro su rotaie, usciva dalle rotaie,
determinando il crollo della gru.
2. I giudici di merito ricostruivano i fatti nel modo seguente. In data 14 novembre
2006 si verificava il crollo di una gru a torre installata presso il cantiere per i lavori
di completamento dell’Ospedale Umberto I, lavori aggiudicati ad un’associazione
temporanea di imprese. La gru veniva manovrata nell’occasione dal lavoratore
Spataro Giuseppe. Dall’istruzione probatoria emergeva, soprattutto grazie
all’immediato sopralluogo dell’Ispettorato del Lavoro di Enna nella persona di Castro
Francesco Paolo, che la gru, mentre stava effettuando un movimento di traslazione,
era uscita fuori dalle rotaie e dal plindo di cemento armato, il quale risultava
sprovvisto, da uno dei due lati, della barra di ferro deputata a fungere come
dispositivo di sicurezza per assicurare la fine della corsa. Le gru del tipo di quella in
questione, infatti, devono essere fornite in prossimità delle estremità delle vie di
corsa di due dispositivi di fine corsa che interrompano l’alimentazione ai motori che
azionano i movimenti di traslazione. Nel caso di specie, invece, emergeva che il lato
da cui la gru era fuoriuscita dalle rotaie risultava sprovvisto di tale barra di ferro, in
quanto non era mai stata installata. Veniva dunque considerato processualmente
certo che il crollo della gru fosse dipeso da un difetto di installazione della stessa e
dalla mancanza, in particolare, dei dispositivi di sicurezza di fine corsa. Infatti, pur
se il ribaltamento doveva imputarsi ad una errata manovra dello Spataro, ossia ad
un involontario azionamento da parte sua della leva di traslazione, non vi era
dubbio che solamente la mancanza dei predetti dispositivi aveva reso possibile il
crollo della gru, che altrimenti non si sarebbe verificato.

1

pena (sospesa) di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato p. e p. dagli

3.

Conseguentemente, veniva ritenuta la penale responsabilità dell’imputato

Privitera, in quanto l’installazione della gru era stata affidata proprio alla ditta di
costui. Inoltre, i lavori erano stati ultimati in data 19 ottobre 2006, giorno in cui il
Privitera medesimo aveva compilato il registro di controllo dichiarando di avere
effettuato il montaggio della gru a regola d’arte. Aveva pertanto egli agito con
colpa, consistita nella violazione dell’art. 6, c. 3, d.lgs. 626/1994, in quanto aveva
omesso di montare la barra di ferro che avrebbe impedito la fuoriuscita dalle rotaie.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione.
5. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen.
vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale.
5.1. In particolare, il ricorrente censura l’attendibilità dell’ispettore del lavoro
Castro, il quale era del tutto privo di competenze tecniche specifiche in materia di
installazione di gru. Conseguentemente, i giudici di merito avrebbero errato nel non
considerare gli elementi, emersi nel corso del processo, di segno contrario rispetto
alle indicazioni fornite dal Castro, elementi dai quali si ricaverebbe che la mancanza
della barra non era stata la causa del crollo.
5.2. In questo senso avrebbero dovuto essere valorizzate ed intese le dichiarazioni
del teste Giuffrida, ispettore di P.G., il quale, nel compiere le indagini, dava conto
del fatto che i bulloni che tenevano stretti i blocchi appoggiati al suolo risultavano
quasi totalmente svitati, senza che venissero chiarite le cause di tale circostanza.
5.3. Inspiegabilmente, allora, non era stata approfondita nemmeno l’eventualità di
una manomissione dolosa della gru, resa plausibile dal fatto che nei mesi precedenti
il consorzio aveva subito un furto di gasolio da una cisterna ubicata all’interno del
cantiere e dal fatto che appena qualche settimana prima del crollo un container sito
all’interno del cantiere medesimo fosse stato rinvenuto inspiegabilmente aperto.
5.4. Infine,

le dichiarazioni del lavoratore Spataro avrebbero dovuto essere

valorizzate nella loro completezza, avendo egli affermato che la gru appariva
regolarmente montata e che infatti l’aveva già notata in funzione nei giorni
precedenti. Di talché, per il principio di affidamento, il prevenuto si era ben fidato
del parere del competente operaio gruista.

2

4.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In tema di ricorso per cassazione, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma
nel ritenere che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure
dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla
sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una

della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6,
n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 9
febbraio 2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, 7801 del 19 novembre 2013, Hussien,
Rv. 259063). Invero, i motivi di ricorso non possono genericamente limitarsi a
lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla
sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni
argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere
negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a
fondamento della decisione di merito (Sez. 2, 30918 del 7 maggio 2015, Falbo ed
altro, Rv. 264441). In conclusione, è inammissibile a norma dell’art. 606, c. 3,
ultima parte, cod.proc.pen., il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una
questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la
Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici (Sez. 2,
n. 22123 del 8 febbraio 2013, Panardi ed altri, Rv. 255361).

3. Occorre inoltre rilevare come nel caso odierno si sia in presenza di una c.d.
“doppia conforme”, potendo pertanto il vizio di travisamento della prova essere
dedotto con il ricorso per cassazione solamente in due ipotesi: quando il giudice di
appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia
richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi
i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze
probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre,
in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di
entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018; Sez. 4,
n. 5615 del 13 novembre 2013, Nicoli, Rv. 258432).

4. Tanto premesso, è evidente come nel caso di specie le censure sollevate dal
ricorrente, meramente ripetitive dei motivi di appello, si limitino a una generica
critica della ricostruzione probatoria effettuata dai giudici di merito senza addurre
alcun elemento dirimente in grado di scardinare la predetta ricostruzione. I
3

critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni

Parimenti, non risulta affatto un macroscopico vizio di travisamento della prova,
rilevabile in questa sede. Invero, la Corte d’Appello dà ampia ed esaustiva
motivazione della ricostruzione dei fatti, valorizzando le dichiarazioni dell’ispettore
del lavoro Castro. In proposito, è manifestamente infondata la doglianza – peraltro
meramente generica – secondo cui l’Ispettore del lavoro non avrebbe avuto
specifica competenza a fornire una attendibile ricostruzione dei fatti, sol che si
consideri, così come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, che l’Ispettorato

quelle svolte nel caso odierno. Il verbale redatto dall’Ispettore, peraltro, fornisce
una rappresentazione completa dei luoghi, delle circostanze e delle cause
dell’incidente, accompagnata da precisa e rigorosa individuazione delle norme di
riferimento.

4.1. Detto verbale, secondo la logica argomentazione dei giudici d’appello, risulta
avvalorato anche dalle dichiarazioni del lavoratore Spataro, il quale aveva infatti
ammesso di aver compiuto una manovra errata, la quale, però, non sarebbe stata
sufficiente da sola a determinare il crollo, dato che la necessaria presenza dei
dispositivi di sicurezza mancanti avrebbe impedito il ribaltamento della gru. In
proposito, è del tutto inconferente il richiamo del ricorrente al principio di
affidamento: come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non può certo
affermarsi che il Privitera, titolare della ditta che aveva proceduto all’installazione
della gru nonché soggetto redattore del registro di controllo della stessa, possa
invocare l’assenza di responsabilità solamente perché ad un operaio esperto la gru
e i relativi dispostivi apparivano regolarmente montati.

4.2. Del tutto ipotetiche e congetturali sono inoltre le ricostruzioni alternative
avanzate dalla difesa e relative ad una possibile manomissione dolosa della gru. I
giudici di merito hanno, con motivazione non illogica, scartato tali ipotesi non
sussistendo alcun elemento di riscontro che potesse renderle idonee a sostenere un
possibile differente decorso del nesso causale.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna
dell’imputato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della
ulteriore somma, determinata in E.2000, in favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero (Corte Cost. sentenza n.186/2000).

4

del Lavoro è l’organo per legge deputato a sopralluoghi ed a valutazioni quali

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2018.

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