Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22027 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22027 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAJID DRISS N. IL 30/06/1966
avverso la sentenza n. 1240/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29886/2013

L’imputato cittadino marocchino Majid Driss ricorre mediante il difensore contro
la sentenza del Tribunale di Bergamo, con cui -su sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è
stata applicata ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche e l’attenuante di cui
all’art. 73 co. 5 L.S. stimate prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di dieci mesi di
reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di illecita detenzione per fini vendita e di
illecita vendita continuate di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.
Con il ricorso, nulla eccependosi sul merito della regiudicanda, si lamenta
violazione di legge e carenza di motivazione con particolare riguardo alla disposta
confisca ex art. 240 c.p. della somma di denaro (euro 85,00) rinvenuta in possesso del
prevenuto al momento del suo arresto in flagranza, non avendo il giudice esposto i
motivi dell’applicata misura di sicurezza patrimoniale.
La delineata censura è generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza
illustra i referenti richiamati dalla legge (art. 445 c.p.p.) per l’ipotesi di applicazione di
pena su richiesta e la confisca del denaro è stata motivatamente disposta quale
provento dell’attività di spaccio svolta dall’imputato o ad essa direttamente collegata
(“…il denaro costituisce il profitto del delitto in base al ragionamento presuntivo ex art.
192 co. 2 c.p.p.; le modalità di conservazione del denaro in contanti e in moneta
cartacea di piccolo taglio sulla propria persona dimostrano che si tratta di moneta
ricevuta dagli acquirenti di stupefacente quale corrispettivo della cessione; l’imputato
non ha dato nessuna giustificazione del possesso del denaro…”).
Pur a fronte della già intervenuta definitività sostanziale del giudizio di penale
responsabilità dell’imputato frutto dell’accordo sanzionatorio dallo stesso raggiunto con
il p.m., giova rimarcare l’ininfluenza nel caso di specie della sentenza n. 32/2014 (non
ancora efficace ex arti. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui il giudice delle leggi ha
dichiarato incostituzionali le norme della L. 49/2006 modificative della disciplina penale
degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio. Al ricorrente,
infatti, è stata applicata una pena ex art. 73 co. 5 L.S. i cui termini edittali sono
perfettamente uguali sia nel testo vigente (caducato dal giudice delle leggi), che nel
testo preesistente (ripristinato dalla sentenza della Corte Costituzionale) e, per di più,
senza applicare aumenti per il concorso formale delle fattispecie relative a sostanze
droganti di diversa tipologia quale discendente dalla riesumata previgente disciplina.
Il ricorso è, per tanto, inammissibile e alla relativa declaratoria segue per legge
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, che si stima equa, di euro 1.500 (millecinquecento) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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