Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22026 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22026 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ES SALAH KARIM N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 1327/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29877 / 2013

L’imputato cittadino marocchino EL SALAH KARIM ricorre mediante il
difensore contro la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale -su sua richiesta,
assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche e
l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S. stimate prevalenti sulla contestata recidiva, la
pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato di illecita detenzione
per fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso, nulla eccependosi sul merito della regiudicanda, si lamenta
violazione di legge e carenza di motivazione con particolare riguardo alla disposta
confisca ex art. 240 c.p. della somma di denaro rinvenuta in possesso del prevenuto al
momento del suo arresto in flagranza, non avendo il giudice esposto i motivi
dell’applicata misura di sicurezza patrimoniale.
La delineata censura è generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza
illustra i referenti richiamati dalla legge (art. 445 c.p.p.) per l’ipotesi di applicazione di
pena su richiesta e la confisca del denaro è stata motivatamente disposta quale provento
dell’attività di spaccio svolta dall’imputato o alla stessa direttamente collegata
(“…trattandosi di profitto della vendita a terzi di sostanza stupefacente;gli imputati
non hanno giustz:ficato il possesso del denaro in contanti; l’attività concreta di cessione
posta in essere dal coimputato corrobora il giudizio di provenienza illecita del denaro,
in quanto dimostra che i due coimputati si trovavano in luogo pubblico a vendere
stupefacente”).
Pur a fronte della già intervenuta definitività sostanziale del giudizio di penale
responsabilità dell’imputato frutto dell’accordo sanzionatorio dallo stesso raggiunto con
il p.m., giova rimarcare l’ininfluenza nel caso di specie della sentenza n. 32/2014 (non
ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui il giudice delle leggi ha
dichiarato incostituzionali le norme della L. 49/2006 modificative della disciplina
penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio. Al
ricorrente, infatti, è stata applicata una pena ex alt. 73 co. 5 L.S. i cui termini edittali
sono perfettamente uguali sia nel testo vigente (caducato dal giudice delle leggi), che nel
testo preesistente (ripristinato dalla sentenza della Corte Costituzionale).
Il ricorso è, per tanto, inammissibile e alla relativa declaratoria segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, che si stima equa, di euro 1.500 (millecinquecento) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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