Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22026 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22026 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: COSTANTINI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI GUIDO nato il 07/12/1970 a ORTONA

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 gennaio 2014, la Corte di Appello di Ancona confermava
la sentenza emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della stessa
città, in data 23 dicembre 2009, con la quale Guido Spinelli era stato ritenuto

416 cod. pen. e 4 nn. 3 e 7, legge n. 75/58 (associazione per delinquere finalizzata
alla induzione, favoreggiamento e sfruttamento della altrui prostituzione – capo A)
della rubrica); artt. 81 cpv., 110 cod. pen.; 3 n. 8 e 4 nn. 3 e 7) (favoreggiamento
e sfruttamento continuato ed aggravato della altrui prostituzione – capi B) e C)
della rubrica) e 81 cpv., 110, 319 e 321 cod. pen. (corruzione continuata in
concorso – capo P) della rubrica concernente il solo Spinelli) e condannato alla
pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
2. Con sentenza del 04.06.2015, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione
annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A)
dell’imputazione perché estinto per prescrizione e rinviava per la determinazione
della pena in ordine ai fatti illeciti residui.

3. La Corte di Appello di Perugia, quale giudice del rinvio, pronunciandosi in data
14 ottobre 2016, rideterminava la pena inflitta in anni 2 di reclusione ed euro
1.400,00 di multa, oltre ad anni 2 di pena accessoria ex art. 6 legge n. 75/1958.

4. Avverso tale pronuncia propone ricorso lo Spinelli, tramite il difensore di fiducia,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la erronea ed
eccessiva applicazione della pena accessoria in quanto, trattandosi di reati unificati
dal vincolo della continuazione, il giudice avrebbe dovuto avere riguardo alla pena
base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva includente gli
aumenti per la continuazione. Si richiama in proposito il consolidato principio di
legittimità per cui in caso di reato continuato, la pena principale, alla quale si deve
far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici – che, ai sensi dell’art. 29 cod. pen. è perpetua
quando la condanna è per un tempo non inferiore a cinque anni ed è di cinque
anni quando la condanna è per un tempo non inferiore a tre anni – non è quella
complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione, ma quella
inflitta in concreto per la violazione più grave tenendo conto della incidenza delle
circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le
2

colpevole, in concorso con Machado Simone Da Silveira, dei reati di cui agli artt.

circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito
speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al
risultato finale. La corte territoriale, secondo il ricorrente, non si sarebbe
conformata a tale principio in quanto, dopo avere applicato la disciplina del reato
continuato con riferimento ai reati giudicati, ha ritenuto di applicare la pena
accessoria sulla pena determinata dagli aumenti per la continuazione.

1.

Il richiamato motivo è manifestamente infondato con conseguente

inammissibilità del ricorso.
2. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nel caso in esame l’interdizione
dai pubblici uffici nei confronti dello Spìnelli non è stata disposta in applicazione
della disposizione generale di cui all’art. 29 cod. pen. bensì ai sensi dell’art. 6 della
legge 20 febbraio 1975, n. 58, che prevede espressamente per i colpevoli di uno
dei delitti in materia di prostituzione, contemplati dalla stessa legge, l’interdizione
dai pubblici uffici “per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo
di venti”. Si tratta di una ipotesi specifica di interdizione la cui determinazione nel
“quantum” è rimessa alla discrezionalità del giudice senza alcun collegamento con
la pena principale (Sez. 3, n. 9991 del 02/07/1984, Vinci, Rv. 166658). Attesa
infatti la specialità della disciplina, non può trovare applicazione la disposizione di
cui all’art. 29 cod. pen. invocata dal ricorrente, che ricollega la durata della pena
accessoria alla condanna principale, e neppure quella di cui all’art. 37, secondo cui
quando la durata della pena accessoria temporanea non è espressamente
determinata, essa ha durata pari a quella della pena principale inflitta (Sez. 4, n.
36489 del 18/07/2014, Cuomo, non mass.).
3.

Ne consegue che del tutto inconferente si presenta il richiamo alla

giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in relazione alla diversa questione della
determinazione della pena accessoria nel reato continuato, venendo qui in rilievo
una sanzione obbligatoria ma determinabile discrezionalmente, applicata,
peraltro, nel suo minimo edittale, di cui pertanto il ricorrente non ha interesse a
dolersi.
4.

In definitiva il ricorso, in quanto affidato ad un motivo manifestamente

infondato, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma dì euro duemila in favore della
Cassa delle Ammende.
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso, I 6 aprile 2018.

Frances

stensore
sta

tini

Il Presidente
Ptriia Pic alli

Il Consig

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