Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22025 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22025 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUNNO ERMINIO N. IL 30/08/1973
avverso la sentenza n. 3990/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MUNNO Erminio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia namcanza di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe tenuto conto
che il ritardato rientro nell’abitazione in cui era ristretto in detenzione domiciliare era
stato determinato dal prolungarsi della cerimonia religiosa cui. egli partecipava con l’in-

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata, con valutazione discrezionale non sindacabile nel giudizio di legittimità, ha ritenuto che il prolungamento della cerimonia religiosa non costituì né caso fortuito né
forza maggiore, per cui il ritardato rientro fu volontario.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa . delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

carico di assistente audio.

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