Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22024 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22024 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ILIE IONUT GHEORGHE nato il 13/09/1984 a CRAIOVA( ROMANIA)

avverso la sentenza del 22/07/2013 del TRIBUNALE di LATINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più previsto
dalla legge come reato

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.5.2013, il Tribunale di Latina ha condannato Ilie
Ionut Gheorghe alla pena di € 3.000,00 di ammenda poiché ritenuto
responsabile del reato di guida senza patente, ai sensi dell’art. 116 cod. strada,
accertato in Aprilia il 29/7/2009 (secondo la contestazione, l’imputato veniva
sorpreso alla guida di una vettura privo della patente di guida perché mai
conseguita)
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato, lamentando quanto segue.
Con il primo motivo deduce carenza di motivazione, affermando, sulla base
di ampi riferimenti alla vicenda fattuale, che gli elementi probatori esistenti a
carico dell’imputato non potevano valere a supportare una pronuncia di
responsabilità del proprio assistito. Con il secondo motivo deduce la eccessività
della sanzione inflitta al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve evidenziarsi come la contravvenzione di cui all’art.
116, comma 15, cod. strada ha assunto natura di illecito amministrativo in
seguito alla introduzione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in
vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in
relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato, secondo la previsione dell’art. 2, comma secondo, cod. pen.
2. Non deve farsi luogo all’obbligo di trasmissione degli atti alla autorità
amministrativa competente in quanto l’art. 9 d.lgs. 8/2016, che prevede tale
incombente, dispone una deroga espressa nel caso in cui il reato risulti estinto
per prescrizione alla data di entrata in vigore della disciplina abrogatrice. Ricorre
nel caso in esame la suddetta condizione, in quanto, in ragione del tempus
commissi delicti, coincidente con la data di accertamento sopra indicata, il reato
risulta estinto per prescrizione il 29 luglio 2014.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 27 marzo 2018

2.

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